Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1959 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1959 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE CINZIA N. IL 18/07/1975
avverso la sentenza n. 3533/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Gentile Cinzia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Genova, in data 27-9-12 , che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per i reati di cui agli artt 337 e 582-585 cp .
Il ricorrente deduce difetto di motivazione in merito alla ravvisabilità della
soltanto aggrappata ad un mobile al momento in cui gli agenti avevano cercato di
sollevarla dalla sedia per portarla via: tant’ è che le lesioni patite da uno degli agenti
erano minime e senz’altro molto più lievi di quelle sub’ite dalla Gentile.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’uso della coazione fisica sia stato determinato
esclusivamente del rifiuto opposto dall’imputata di allontanarsi dall’ufficio e dagli
atti di violenza verso persone e cose posti in essere dalla Gentile e documentati dai
referti medici acquisiti . Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
li ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
scriminante dell’atto arbitrario del pubblico ufficiale poiché la ricorrente si era
1,4
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna +1 ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13.