Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19587 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19587 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 04/02/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto
dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona
nei confronti di
Gabrielli Maria Maddalena, nata il 30 gennaio 1949
Petruzzelli Vincenzo, nato il 24 giugno 1982
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 21 giugno 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla pena, da rideterminarsi in € 221.760,00 di ammenda.

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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 21 giugno 2012, il Tribunale di Ancona ha condannato
l’imputata Gabrielli alla pena di euro 2780,00 di ammenda e l’imputato Petruzzelli alla
pena di euro 23.285,00 di ammenda, con sospensione condizionale per la sola
Gabrielli, in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. n 276 del
2003, perché, la Gabrielli nella veste di presidente in una prima fase e il Petruzzelli
nella veste di amministratore unico di una società in una seconda fase, stipulavano

somministrazione di manodopera con la finalità di eludere norme inderogabili di legge,
mettendo a disposizione della casa di cura le prestazioni lavorative di 29 persone, che
risultavano essere di fatto alle dipendenze di quest’ultima.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, limitatamente alla
determinazione dell’ammenda per l’imputato Petruzzelli, per violazione dell’art. 28 del
d.lgs. n. 276 del 2003. Rileva il ricorrente che, a norma di tale disposizione, il reato in
contestazione è punito con un’ammenda di euro 20,00 per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione, con la conseguenza che, per le 11.088
giornate di somministrazione abusiva accertate, avrebbe dovuto applicarsi la pena di
euro 221.760,00 di ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza impugnata risulta che le giornate di somministrazione abusiva di
manodopera per le quali l’imputato Petruzzelli è stato condannato sono
complessivamente 11.088. L’art. 28 del d.lgs. n. 276 del 2003 prevede un’ammenda
di euro 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di abusiva
somministrazione. Ne consegue che la pena avrebbe dovuto essere determinata in
ragione di euro 221.760,00.
4.

– La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio

limitatamente alla misura della pena per Petruzzelli Vincenzo, da rideterminarsi in
euro 221.760,00 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della
pena per Petruzzelli Vincenzo, che ridetermina in euro 221.760,00 di ammenda.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.

con una casa di cura un contratto di appalto privo dei requisiti di legge, realizzando la

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