Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19586 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19586 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Ciappini Marco, nato il 22 aprile 1958
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 20 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 20 maggio 2013, il Tribunale di Sondrio ha condannato
l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt. 192, comma 1, 256,
comma 2, 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale
rappresentante di una società, depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi
sul suolo (in epoca prossima al 7 agosto 2010).
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

dell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, per non avere considerato il carattere
temporaneo del deposito dei rifiuti. Si lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha
accolto la tesi difensiva secondo cui la società dell’imputato era incaricata di lavori di
ristrutturazione di vecchi fabbricati originariamente adibiti a fienili, all’interno dei quali
si trovavano ancora fieno, paglia, legno, terriccio e altri materiali e, per lo
smaltimento di tali materiali, era stato incaricato un soggetto al quale era stato messo
a disposizione un autocarro per il trasporto temporaneo di questi in un fondo, in
attesa che un’altra società prelevasse detti materiali per lo smaltimento definitivo. Tali
rifiuti – secondo la prospettazione difensiva – non comprendevano materiali edili di
risulta; materiali, questi ultimi, che erano stati depositati sul luogo del deposito
temporaneo da terze persone che avevano approfittato della situazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente
infondato.
Come evidenziato dal Tribunale, dalla documentazione fotografica e dalla prova
testimoniale espletata – i cui esiti non sono stati sostanzialmente contestati neanche
con il ricorso per cassazione – è emerso che i rifiuti trovati sul posto consistevano in
materiali di demolizione e detriti da pulizia dei locali; tali rifiuti erano stati trasportati
con un camioncino di proprietà della società dell’imputato ed erano il risultato di lavori
di ristrutturazione svolti dall’imputato stesso. Dagli atti emergeva, inoltre, che non era
stato adottato alcun accorgimento protettivo del terreno, e che i rifiuti erano rimasti in
loco per due mesi ed erano stati rimossi solo dopo l’emanazione di un’ordinanza da
parte del Sindaco. Con iter logico del tutto coerente e corretto, lo stesso Tribunale fa
conseguire a tale compendio istruttorio la penale responsabilità dell’imputato, non
essendovi sufficienti elementi a fondamento della versione difensiva, secondo cui i
rifiuti dell’imputato sarebbero consistiti solo nei residui delle stalle e in vecchie botti,

cassazione, con il quale deduce, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione

ma non anche in bidoni di plastica, travi, vecchi serramenti di altri materiali di risulta
da demolizioni edilizie.
Quanto alla specifica doglianza del ricorrente, il Tribunale – con motivazione
logica e coerente e, dunque, insindacabile in questa sede – ritiene che non ricorrano le
condizioni per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183,
comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo vigente all’epoca del fatto;
dal quale non si discosta, sui punti qui rilevanti, il testo della lettera bb) dello stesso

comma 2, del d.l. n.5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
2012 e con l’art. 52, comma 2-ter, lettera a), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.
Sono infatti previste, tra le altre condizioni, il deposito dei rifiuti per categorie
omogenee e la loro conservazione nel luogo ove sono prodotti, le quali non ricorrono
nel caso di specie, perché i rifiuti depositati all’interno dell’area sono accatastati senza
protezione e alla rinfusa, senza cioè distinzione fra le diverse tipologie, ed essi sono
stati prodotti in un luogo diverso e ivi trasportati con un camion.
4. – Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.

articolo, attualmente vigente a seguito delle modifiche intervenute con l’art. 28,

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