Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19584 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19584 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALIGIURI MARIO N. IL 28/09/1960 parte offesa nel procedimento
c/
SARZANINI FIORENZA N. IL 27/09/1965
avverso il decreto n. 227913/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
22/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/04/2015

FATTO E DIRITTO

Caligiuri Mario, p.o. nel procedimento n. 43043/12 r.g.n.r a carico di Sarzanini Fiorenza, per il
reato di cui all’art.595 c.p., ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza di
archiviazione 22.1.14 del G.i.p. di Milano, reputandola abnorme perché emessa nell’assoluta

richiesta di archiviazione si basasse su un’asserita mancanza di procedibilità dell’azione.
Peraltro — lamenta il ricorrente — la verità dei fatti narrati dalla giornalista, come tali ritenuti nel
provvedimento impugnato, era frutto di mera deduzione del giudice, fondata su argomentazioni che
non tenevano conto dell’atto di querela in cui il Caligiuri negava di aver mai conosciuto Bruno
Mafrici (l’avvocato calabrese indagato per riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta avente ad oggetto
le vicende della Lega Nord ed in particolare i fatti concernenti l’indagine che aveva riguardato il
tesoriere Franco Belsito), fornendo di ciò prova su cui però il p.m. non aveva condotto indagini, sì
da appiattirsi sul contenuto dell’incriminato articolo di stampa ed emettendo un provvedimento
abnorme proprio per effetto del mancato esame degli elementi di prova raccolti nel procedimento.
Con memoria depositata presso la cancelleria di questa sezione in data 26.3.15, il difensore del
ricorrente ha ribadito il carattere abnorme dell’ordinanza impugnata dal momento che, a fronte di
una richiesta del p.m. di archiviazione per tardività della querela, in sede di udienza camerale la
difesa del Caligiuri aveva dimostrato che l’equivoco era al riguardo sorto per la proposizione di due
querele a distanza di un anno l’una dall’altra, ma il g.i.p., anziché correggere l’errore, aveva ritenuto
scriminata la pubblicazione sulla scorta del solo articolo di stampa allegato alla querela, pur avendo
il Caligiuri espressamente dichiarato di non conoscere il Mafrici.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).

assenza di atti di indagine e per avere il giudice formulato un giudizio di merito nonostante la

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,

osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez,VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Non è, pertanto, abnorme né illegittima l’ordinanza con la quale il g.i.p. disponga l’archiviazione
per la ritenuta sussistenza — come nella specie — della rilevanza pubblica, della verità e della
continenza espositiva della notizia pubblicata, limiti dalla Sarzanini non travalicati nell’esercizio del
diritto di cronaca giudiziaria, dovendosene di conseguenza escludere l’impugnabilità qualora non si
sia verificata alcuna violazione della norma di cui al comma 6 dell’art.409 c.p.p. e cioè qualora le
parti siano state comunque poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 aprile 2015

comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata

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