Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19584 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19584 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Zorzan Delia, nata il 3 marzo 1963
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17 ottobre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla pena, da rideterminarsi in € 666,66 di ammenda.

i

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 17 ottobre 2012 resa a seguito di giudizio abbreviato, il
Tribunale di Torino ha condannato l’imputata alla pena di euro 1000,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 727 codice penale, così riqualificata l’originaria imputazione
ex art. 544 ter cod. pen., perché, per crudeltà e senza necessità, deteneva il proprio
cane affetto da paralisi su un balcone rivestito di lamiera in mezzo ai suoi escrementi,
senza possibilità di accesso in casa e non lo sottoponeva alle visite e alle cure

2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, lamentando la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per la
mancanza diminuzione della pena nella misura di un terzo, pur essendosi proceduto
con giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, resa a seguito di giudizio
abbreviato, risulta che il giudice ha ritenuto equa la pena base di euro 1500,00 di
ammenda, ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti
generiche fino alla misura finale di euro 1000,00, senza procedere, però, all’ulteriore
necessaria riduzione di un terzo per il rito, prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc.
pen., che avrebbe portato la pena alla misura finale di euro 666,66.
4. – La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio
limitatamente alla misura della pena, da rideterminarsi in euro 666,66 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione
della pena, che ridetermina in euro 666,66 di ammenda.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.

veterinarie prescritte, con ciò cagionandogli lesioni.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA