Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19583 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19583 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Tarì Pasquale, nato il 31 agosto 1960
avverso la sentenza del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Modugno del 7
gennaio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 7 gennaio 2013, il Tribunale di Bari – sezione distaccata
di Modugno ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, con confisca del fucile
in sequestro, per il reato di cui all’art. 18 della legge n. 157 del 1992, per avere
abbattuto un esemplare di tortora la cui caccia non è consentita dalla legge. A
sostegno della decisione il Tribunale ha posto il rilievo che l’imputato deteneva
l’animale privo di vita in una busta di plastica all’interno di una autovettura in suo uso

proceduto all’accertamento, di avere abbattuto l’animale.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) la violazione degli artt. 194 e seguenti cod. proc. pen.,
perché il Tribunale avrebbe utilizzato le dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria
verbalizzanti, i quali avevano riferito che l’imputato aveva loro riferito di avere
abbattuto lo tortora; né si sarebbe considerato che la tortora era stato rinvenuta nel
vano bagagli dell’autovettura di proprietà non dell’imputato, ma di altro soggetto pure
presente, anch’egli cacciatore; 2) l’inosservanza degli artt. 28, comma 2, e 30,
comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, perché si è disposta la confisca del
fucile sulla base della presunzione – destituita di fondamento allo stato degli atti – che
l’imputato non si asterrà dal commettere in futuro reati della stessa specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso, relativo alla prova della responsabilità penale, è
fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo, relativo al
trattamento sanzionatorio.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato sulla base
dell’ammissione del fatto, da parte dell’imputato stesso, riferita dagli agenti del Corpo
forestale che avevano proceduto all’accertamento. Tale elemento è stato ritenuto
decisivo, non essendo da sola sufficiente a ritenere sussistente la responsabilità
penale dell’imputato la semplice circostanza che la tortora, abbattuto da un’arma da
fuoco, si trovasse in una macchina intestata ad altro soggetto anch’egli cacciatore e
anch’egli presente. Né il Tribunale ha specificato se le dichiarazioni autoaccusatorie
dell’imputato siano da considerare: 1) sommarie informazioni assunte dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai sensi dell’art. 350, comma 1, cod. proc.
pen., o 2) dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini, ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc.a pen.

e che egli aveva ammesso, di fronte agli agenti del Corpo forestale che avevano

Rileva questa Corte che, in entrambi i casi, tali dichiarazioni non possono essere
utilizzate.
Nel primo caso, trova infatti applicazione l’art. 350, comma 6, cod. proc. pen., il
quale prevede che delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del
difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini è vietata ogni documentazione e utilizzazione; nel secondo
caso, si applica invece l’art. 350, comma 7, che vieta l’utilizzazione come prova in

giudiziaria.
4. – La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al
Tribunale di Bari perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi di
diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.

dibattimento delle dichiarazioni spontanee dell’indagato ricevute dalla polizia

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