Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19580 del 09/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19580 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGELILLO ARISTIDE N. IL 31/01/1964
avverso l’ordinanza n. 34928/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/01/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Gianluigi PRATOLA, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di dissequestro presentata nell’interesse di Aristide
ANGELILLO, indagato del reato di cui all’art. 485 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo che il
sequestro era stato effettuato nell’ambito di una perquisizione domiciliare su iniziativa della

senza la prospettazione di una ipotesi accusatoria che avrebbe determinato il provvedimento
cautelare. Si censura, quindi, la mancanza di adeguata motivazione del rigetto dell’istanza di
restituzione, riferendosi essa genericamente alla sussistenza di indagini in corso. Ha dedotto,
infine, il ricorrente che non vi sarebbe stata tempestiva convalida del provvedimento, nel
termine di quarantotto ore, con la conseguente inefficacia del sequestro.
3. Con atto depositato in data 4 luglio 2014 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, di conseguenza, merita accoglimento in relazione al primo dei motivi
dedotti, dovendo invece sinteticamente rilevarsi, in ordine alla eccezione di inefficacia del
sequestro, che risulta una tempestiva convalida dello stesso.
Quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, per
giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per
violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in ludicando o in
procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice. Tale principio, affermato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni
Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente
sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia delle Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce (tra le
altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 ,
Angelini, Rv. 248129).
Ciò premesso, si deve rilevare nel caso in esame che sia il provvedimento del Pubblico
Ministero, con il quale è stata rigettata la prima istanza di dissequestro, sia il provvedimento
del G.I.P., impugnato in questa sede, contengono motivazioni assolutamente generiche e, per
questo, apparenti.
Il G.I.P., dopo aver premesso un incomprensibile “considerato che non si ravvisano le esigenze
caute/ari evidenziate nell’istanza della persona offesa”, si è limitato a ritenere “che sono ancora

P.G. finalizzata alla ricerca di armi e munizioni, che sotto tale profilo aveva dato esito negativo,

in corso indagini da parte del P.M. volte ad accertare i fatti e tenuto conto del titolo di reato
contestato”, aggiungendo, sempre genericamente “che possono dirsi tutt’ora sussistenti le
esigenze poste a fondamento del provvedimento applicato dal momento che sono (n.d.r. solo)
all’esito degli accertamenti e delle indagini in corso potrà eventualmente procedersi al
dissequestro richiesto”.
Si tratta, con evidenza, di una motivazione inesistente e, come detto, anche incomprensibile.
E va ricordato, a tal proposito, che la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di
sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione

pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate, come
nella specie, alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini,
Rv. 260314).
Va quindi annullato il provvedimento del G.I.P., con rinvio per nuovo esame al Tribunale
competente.
P. Q. M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015
Il consigliere estensore

per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di

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