Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19578 del 09/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19578 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRESE RITA CATERINA N. IL 18/06/1970 parte offesa nel
procedimento
c/
MARRA FRANCESCO N. IL 12/11/1973
avverso l’ordinanza n. 546/2014 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 10/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dòtt. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/01/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Mauro IACOVIELLO, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnato decreto (depositato in data 18 marzo 2014) il Giudice per le indagini
preliminari di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione presentata dalla
persona offesa Rita Caterina CARRARESE e ha disposto l’archiviazione del procedimento a
carico di Francesco MARRA, indagato per il reato di cui all’art. 485 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, con atto redatto dal difensore avv.

2.a Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine all’accoglimento
della richiesta di archiviazione, non avendo il G.I.P. dato conto dei motivi dell’irrilevanza o della
non pertinenza degli atti di investigazione richiesti e per la configurabilità in tal caso della
violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito
camerale.
2.b Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione avendo il G.I.P.
anticipato, inaudita altera parte, valutazioni di merito in relazione alla fondatezza delle indagini
suppletive richieste o effettuare una prognosi dell’esito delle investigazioni.

3.

Con atto depositato in data 7 luglio 2014 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo

l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Con il decreto impugnato il G.I.P. ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, ritenendo
“superflue” le ulteriori indagini richieste alla luce di quelle “già espletate”, rinviando “per
brevità” a “quanto in atti”. Ha poi sinteticamente espresso la valutazione “che l’interessata ha
in effetti concluso il contratto di finanziamento poi disconosciuto “.
2.

Risulta dagli atti che la persona offesa con l’opposizione aveva prospettato numerosi temi

di indagine, con specifica indicazione dei rispettivi mezzi di prova.
E’ allora evidente che la motivazione del decreto in esame è del tutto carente, in violazione di
un effettivo contraddittorio cartolare, che non può che realizzarsi mediante la confutazione
degli argomenti rappresentati in sede di opposizione.
La persona offesa ha disconosciuto il contratto di finanziamento (oggetto dell’imputazione) e
ha rappresentato a supporto della sua versione dei fatti una serie di argomenti sulla fondatezza
dell’ipotesi di reato ed elementi di prova, in relazione ai quali il G.I.P. avrebbe dovuto
specificamente motivare sia sulle argomentazioni relative al reato sia sulla ritenuta superfluità
delle indagini sollecitate.
Giova ribadire in tal senso che, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, alla parte
offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo
per il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della
notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le
2

Antonino Delfino.

censure dell’opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine
a quest’ultimo aspetto. Ne consegue che l’indicazione delle investigazioni suppletive non è
condizione necessaria di ammissibilità dell’opposizione e la mancanza di detto elemento non
esaurisce, pertanto, l’onere motivazionale sull’adozione “de plano” del provvedimento di
archiviazione (Sez. 5, n. 13676 del 17/01/2011, Rv. 250161; Sez. 6, n.19039 del 14.1.2003,
D’Angiolella, Rv.225248).
E va anche ribadito che, nell’archiviare “de plano” nonostante l’opposizione proposta dal

preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato
sia all’inammissibilità dell’opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione
dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di
pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze
delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l’archiviazione “de plano” determina una
violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione. (Sez. 6, n. 53433 del
06/11/2014 – dep. 22/12/2014, P.O. in proc. c. Ignoti, Rv. 262079).
3. Con il decreto impugnato non si è fatto certamente buon governo dei suindicati principi e

deve quindi essere annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. per
nuovo esame.
P. Q. M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al G.I.P. del
Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015
Il consigliere estensore

denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini

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