Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19577 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19577 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMMARI SAID nato il 16/05/1989

avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ammari Said ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato
di cui all’art.73, V comma, DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art.131 bis
c.p., che la Corte di merito non aveva applicato in base ad un’erronea interpretazione della norma.
La doglianza è manifestamente infondata perché generica e aspecifica, non tenendo conto della

Gli odierni motivi di ricorso si limitano infatti a riproporre precedenti censure già disattese dalla
Corte d’appello, la quale ha escluso la speciale tenuità del fatto – pur applicabile alla fattispecie astratta in base alle modalità della condotta di guida del ricorrente, sorpreso a guidare in ora notturna in evidente
stato di ebbrezza, essendo stato riscontrato un tasso alcolemico non modesto.
Ciò con particolare riferimento al fatto che i militari operanti, prima ancora di far sottoporre il
conducente alla prova dell’etilometro, avevano riscontrato la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000)
consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che
congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il Consigliere0_,
estensore
na Mi chètA_____

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

\.

satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA