Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19576 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19576 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MTIRI MARWENE nato il 24/01/1988
avverso la sentenza del 02/02/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 21/03/2018
OSSERVA
1. L’imputato MTIRI Marwene propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata rideterminata, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art.
73 co. 5 d.P.R. 309/90, la pena inflittagli in primo grado ad esito di giudizio abbreviato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla convivente dell’imputato senza
il previo avviso della facoltà non rispondere, non avendo la parte svolto alcuna critica al
ragionamento contenuto nella sentenza impugnata che ha correttamente ritenuto la
utilizzabilità delle stesse nel giudizio abbreviato, coerentemente ai principi più volte
affermati da questa Corte di legittimità (cfr., sez. 1 n. 54427 del 30/03/2016, Rv.
268649; sez. 2 n. 34521 del 05/05/2009, Rv. 245228; sez. 1 n. 19152 del 19/03/2009,
Rv. 243574).
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello
Il Presidente
dott. Rocco Marco Blaiotta
genericità e manifesta infondatezza delle doglianze con le quali si è riporposta la