Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19575 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19575 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KULLA ALEKSANDER nato il 09/02/1979
avverso la sentenza del 17/10/2017 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Data Udienza: 21/03/2018
N.
R. G.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. KULLA Aleksander ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la
quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di
anni tre mesi dieci di reclusione ed € 15.407,00 di multa in relazione a ipotesi,
unite dalla continuazione, di cessione di sostanze stupefacenti.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione
all’effettivo grado di responsabilità
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
3.1 Nel provvedimento impugnato è stato fatto motivato riferimento agli elementi di accusa e agli argomenti che deponevano a sostegno della prospettazione accusatoria da cui attingere una valutazione di insussistenza di cause di
esclusione della responsabilità penale, così come di cause di giustificazione o di
non punibilità.
3.2 Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta
dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta
prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come
proposta dalle parti, così che il giudice
de quo ha positivamente delibato
l’accordo.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren2
e
alle ragioni alla misura della pena applicata da ritenersi eccessiva rispetto
N.
R. G.
te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
Così deciso in Roma il 21.3.2018
Il Consigliere estensore
Ugo Bellini
Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
L
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ammende.