Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19574 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19574 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENTRE GIUSEPPE N. IL 07/07/1964
avverso la sentenza n. 5789/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
, /frizito
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2015

Fatto e diritto

Deduce con ricorso personale
1)il vizio della motivazione con riferimento all’addebitata distrazione o all’occultamento dei
beni, comportamento che non è assistito da alcuna prova a carico di esso imputato con la
conseguenza che egli avrebbe dovuto beneficiare della assoluzione sia pure con la formula
dubitativa.
Lo stesso dubbio avrebbe dovuto investire la statuizione sulla bancarotta fraudolenta
documentale, considerato in particolare che la buona fede dell’imputato discende dal rilievo
che egli aveva denunciato lo smarrimento del libro soci e non anche, come avrebbe potuto
con comportamento fraudolento, dell’intera documentazione contabile della società.
2) la non applicazione delle norme del codice penale in tema di trattamento sanzionatorio.
Il giudice aveva valorizzato l’entità del danno e la pluralità delle condotte ossia elementi già
valutati ai fini della aggravante di cui all’articolo 219 legge fallimentare, ritenuta però sub
valente.
Lamenta poi il ricorrente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e
del condono, tenuto conto che i comportamenti distrattivi risultano risalire al maggio 2006.
Alla odierna udienza l’imputato ha fatto pervenire una richiesta di rinvio finalizzata alla
nomina di un difensore di fiducia, sostenendo di avere appreso soltanto dieci giorni prima
della udienza che il difensore in precedenza nominato non era abilitato al patrocinio dinanzi
alla Corte di cassazione.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno dello
stesso.
Preliminarmente va ribadita la decisione del Collegio di rigettare l’istanza di rinvio dal momento
che l’imputato, così come previsto dall’art. 613 comma e cpp, essendo risultato privo di
difensore di fiducia iscritto nell’albo speciale della Cassazione, ha visto nominare dal
Presidente, all’atto della fissazione della udienza, un difensore di ufficio a norma dell’art. 97
cpp. Tale determinazione, comunicata personalmente all’interessato non meno di trenta giorni
prima della odierna udienza, avrebbe dovuto consentire al medesimo di fruire di tutto il tempo
necessario per provvedere alla nomina di un difensore abilitato. La sua istanza non evidenzia
pertanto alcuna situazione meritevole di tutela a fronte del principio, invece da attuare, della
ragionevole durata del processo.
Venendo al merito dei motivi di ricorso, si osserva che l’imputazione della condotta distrattiva
è avvenuta sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
in materia di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni

Propone ricorso per cassazione Ventre Giuseppe avverso la sentenza della Corte d’appello di
Milano in data 9 gennaio 2014 con la quale è stata riformata soltanto in punto di trattamento
sanzionatorio quella di primo grado, che era stata di condanna in ordine al reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale.
Tali reati erano stati addebitati al ricorrente in qualità di legale rappresentante nonché socio
titolare del 100% delle quote della Cider S.r.I., dichiarata fallita il 24 gennaio 2008.
I comportamenti distrattivi avevano riguardato la sottrazione di merce per un valore
complessivo di circa C 17.000.

della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera

Ugualmente infondato in maniera manifesta è il motivo di ricorso con il quale si lamenta la
mancata motivazione sul dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Proprio il motivo di impugnazione illustrato nel ricorso, peraltro meramente ripetitivo di quello
di appello al quale la Corte ha replicato, sta a dimostrare che è fondato e pienamente
motivato l’addebito circa la assoluta assenza delle scritture contabili, assistito in verità non solo
dal dolo generico, come sostenuto formalmente dal giudice di secondo grado, ma anche da
quello specifico della finalità di procurarsi un ingiusto profitto: è la stessa Corte, infatti, a porre
in evidenza che il prevenuto, con il proprio comportamento, comprensivo anche della mancata
redazione dei più recenti bilanci e delle dichiarazioni fiscali, ha posto il curatore, nonostante la
distrazione dei cespiti acquisitati e non fatti più rinvenire, nella condizione di non potere
ricostruire fatti aziendali e tantonneno di potere comprendere le cause del dissesto, così
rendendo definitivo l’ingiustificato arricchimento derivato dalle distrazioni.
In altri termini, la denuncia di smarrimento del solo libro dei soci è indicativa del previo
possesso di scritture contabili che non sono state, come invece si sarebbe dovuto, poste
disposizione del curatore, impedendogli così la proposizione di azione revocatorie e
avvantaggiando l’imputato che ha potuto non rendere conto dell’intero passivo.
D’altra parte non può non rilevarsi che la censura è anche generica e versata in fatto e come
tale inammissibile.
Manifestamente infondato e anche il motivo sul trattamento sanzionatorio.
L’argomentazione del giudice ai fini della rideterminazione, in senso favorevole all’imputato,
del trattamento sanzionatorio, appare esaustiva poiché valorizza da un lato la personalità
dell’imputato, in precedenza già condannato per reati contro il patrimonio e, dall’altro, la
modesta entità delle distrazioni: tale situazione, unita a rilievo della assenza di elementi
favorevoli atti a giustificare il ricorso alle attenuanti generiche, ha sostenuto la statuizione in
punto di pena, peraltro determinata in misura assolutamente prossima al minimo edittale.
Infine, con riferimento alla richiesta di applicazione dell’indulto, a prescinderne dalla assoluta
genericità della affermazione secondo cui la condotta dovrebbe ritenersi consumata all’atto
delle presunte distrazioni, va rievocata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui
viene ritenuto mancante l’interesse alla formulazione del corrispondente motivo di ricorso,
trattandosi di materia da devolvere al giudice dell’esecuzione, ovviamente nell’eventualità della
fondatezza della richiesta stessa e sempre che il giudice del merito non si sia già pronunciato
negativamente.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
2

dell’amministratore della destinazione dei beni suddetti.
E ciò in quanto il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di
valori societari, a disposizione dell’amministratore, costituisce, qualora non sia da questi
giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine
di affermare la responsabilità dell’imputato ( Sez. 5, Sentenza n. 3400 del 15/12/2004 Ud.
(dep. 02/02/2005 ) Rv. 231411; Sez. 5, Sentenza n. 7048 del 27/11/2008 Ud. (dep.
18/02/2009 ) Rv. 243295; Sez. 5, Sentenza n. 22894 del 17/04/2013 Ud. (dep. 27/05/2013 )
Rv. 255385).
Si tratta di una presunzione grave che la parte può vincere con la prova contraria, nella specie
non fornita nemmeno nella forma, meno rigorosa, della allegazione.

0

PQM

GIUDI2IAni0

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso in Roma 1’8 aprile
2015

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