Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19573 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19573 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEMA ELTION N. IL 03/08/1983
avverso la sentenza n. 1415/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per _t_r oueuw

ati_ e_w_ez,t,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2015

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Pema Eltion avverso la sentenza della Corte d’appello di
Bologna in data 20 settembre 2013 con la quale è stata confermata quella di primo grado,
emessa all’esito di giudizio abbreviato.
Con tale ultima decisione l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni
personali volontarie in concorso, commesso il 25 luglio 2008 ai danni di Zini Daniele, reato
ritenuto aggravato ai sensi dell’articolo 61 numero 1 c.p., dai futili motivi.

La violazione di legge e il vizio di motivazione sotto più profili.
In primo luogo lamenta il mancato riconoscimento della desistenza.
Questa avrebbe dovuto ritenersi configurabile alla luce del ragionamento del giudice di primo
grado che aveva riconosciuto l’odierno ricorrente estraneo all’ulteriore addebito relativo al
porto abusivo di coltello, rimasto ascritto al coimputato Bela. Tale assoluzione avrebbe dovuto
però comportare anche il riconoscimento che, così come l’uso del coltello per provocare le
lesioni non era ascrivibile ad esso ricorrente, la condotta di questi, volta ad impedire al
coimputato proprio di servirsi del coltello col quale aveva aggredito la persona offesa, era
desistente rispetto alla finalità di procurare le lesioni poi effettivamente riportate dalla vittima.
In conclusione l’unico concorso ipotizzabile era quello relativo al reato di percosse poiché
l’ulteriore sviluppo dell’azione del coimputato posta in essere mediante l’uso del coltello, non
era assistita dal dolo in capo anche all’odierno ricorrente.
Sotto diverso profilo lamenta il mancato riconoscimento del concorso anomalo, posto che lo
sviluppo dell’azione concordata, relativa alle sole percosse in danno della persona offesa, non
poteva imputarsi a chi lo aveva manifestamente avversato cercando di impedirlo trascinando
via l’amico.
Il complessivo articolarsi dei fatti come sopra ricostruiti giustificava quantomeno il
riconoscimento della attenuante dell’articolo 114 c.p. e delle attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La giurisprudenza di questa Corte ha osservato ripetutamente che la desistenza è un’esimente
che esclude “ah extrinseco” ed “ex post” l’antigiuridicità del fatto, sicchè la sua applicabilità
presuppone che l’azione sia penalmente rilevante in quanto pervenuta alla fase del tentativo
punibile ( Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008 ) Rv. 242417
Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 03/03/1998 Ud. (dep. 16/10/1998 ) Rv. 211656).
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha negato il riconoscimento della desistenza in un
caso, quale è quello in esame, in cui era stata realizzata, ad opera del ricorrente, non già
soltanto una condotta qualificabile come tentativo punibile di lesioni bensì il reato di lesioni
completo in tutti i suoi elementi.
Ed infatti, posto che il comportamento dell’imputato e del complice è stato descritto, sia nel
capo d’imputazione che nella sentenza, come integrato da una concorde aggressione rivolta
contro la persona offesa, scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, deve ritenersi
dimostrato altresì che quantomeno uno degli eventi lesivi descritti nel capo d’imputazione e
cioè l’ematoma periorbitario, fosse riconducibile causalmente ed anche psicologicamente alla
condotta sopra descritta, pacificamente addebitata all’imputato, oltre che al Bela. Il fatto poi
che il primo sia stato ritenuto estraneo rispetto all’uso del coltello, che comunque ha
rappresentato uno strumento con il quale sono state inferte le ulteriori lesioni riportate dalla
1

Deduce

I

concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può
limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un “quid pluris”
consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella
eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte: ipotesi
certo non riscontrabile nel caso in esame.
Ugualmente infondati, con riferimento all’azione aggressiva come sopra descritta, e in sé
completa di tutti gli elementi costitutivi del reato consumato, con parità adi partecipazione dei
complici, sono sia il motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento del concorso
anomalo, sia il motivo di ricorso con il quale si è lamentato il mancato riconoscimento della
diminuente della minima partecipazione al fatto reato.
Inammissibile è infine l’ultimo motivo di ricorso posto che la valutazione sul bilanciamento da
effettuare in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata
sviluppata sulla base di argomenti esaustivi e coerenti con il disposto dell’articolo 133 c.p.,
essendo stato posta in risalto, da parte del giudice, la gravità dell’azione, proditoria,
immotivata, realizzata da due soggetti contro uno, attuata in tempo di notte.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2015
il Presi ghte
il Consigliere estensore

persona offesa, ha giustificato, in favore del ricorrente, l’esclusione dell’aggravante di cui
all’articolo 585 c.p. e, da parte del primo giudice, l’adeguamento del computo della pena.
Non vi era spazio, in altri termini, per il riconoscimento dell’ipotesi dell’articolo 56 terzo comma
cp dovendosi anche considerare che, ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1,
Sentenza n. 9284 del 10/01/2014 Ud. (dep. 26/02/2014 ) Rv. 259250) in tema di tentativo il

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