Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19572 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19572 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURSI TIZIANO nato il 08/09/1995 a REGGIO EMILIA

avverso la sentenza del 11/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.CURSI Tiziano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di mesi otto di reclusione in relazione al delitto di omicidio colposo con violazione della
disciplina sulla circolazione stradale.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

glimento ex art. 129 cod. proc. pen. in presenza di un compendio probatorio da
cui poteva ravvisarvi l’assenza di responsabilità del prevenuto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Con dichiarazione pervenuta presso la Suprema Corte di Cassazione in
data 5.3.2018 l’avv.to Massimiliano Primiterra, procuratore speciale di Cursi Tiziano, dichiarava di rinunciare al ricorso.

4.

Il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art.591

comma 1 lett.d)

cod.proc.pen., in quanto nelle more della trattazione il ricorrente ha dichiarato
di rinunciare alla impugnazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si liquida come da dispositivo, in quanto l’art.616 cod.proc.pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art.606 comma terzo
cod.proc.pen. e quelle contemplate dall’art.591 cod.proc.pen. (sez.VI, 17.6.2015
n.26255; sez.IV, 17.3.2015 n.16425).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 Marzo 2018.

alle ragioni del mancata esplicitazione della insussistenza di ragioni di proscio-

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