Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19572 del 18/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19572 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSANTE LETIZIA N. IL 09/07/1970
COLANGELI MASSIMILIANO N. IL 12/01/1964
avverso l’ordinanza n. 3833/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
07/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/04/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Enrico Delhaye, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Salvatore Lillo Bruccoleri il quale chiede l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Passante Letizia e Colangeli Massimiliano propone ricorso per cassazione

richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare emessa il 31 dicembre 2013 dal
giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’interrogatorio di garanzia.
2. Con tale misura il Gip presso il Tribunale di Roma applicava nei confronti di Mirabella
Massimo e Acanfora Pasquale la misura della custodia in carcere e, nei confronti di
Passante Letizia e Colangeli Massimiliano, odierni ricorrenti, quella degli arresti
domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di
associazione per delinquere, finalizzata alla contraffazione, detenzione e messa in
circolazione di marche da bollo e contributi unificati, nonché con riferimento a numerosi
reati fine, riguardanti la contraffazione in concorso, dei valori, ai sensi degli articoli 453
n. 1 e n. 3, in relazione all’articolo 459 del codice penale. Nell’ambito del reato
associativo i ricorrenti rivestivano il ruolo di partecipi e destinatari finali dei valori
contraffatti. Quanto alle esigenze cautelari sono state ravvisate nel pericolo di
reiterazione dei reati della medesima specie, desumibile dalle modalità organizzative del
crimine posto in essere, dalla vastità del fenomeno investigativo e dalla professione
svolta dai singoli associati.
3. Contro l’ordinanza coercitiva proponevano istanza di riesame i difensori degli indagati e,
in particolare, Passante Letizia e Colangeli Massimiliano, contestavano le sole esigenze
cautelari rilevando che, in considerazione del ruolo di non primaria importanza rivestito,
si trovavano nell’impossibilità materiale di reiterare il delitto, aggiungendo di non

contro l’ordinanza adottata il 7 gennaio 2014 dal Tribunale di Roma che ha rigettato la

essersi avvalsi della facoltà di non rispondere e di avere fornito i chiarimenti necessari,
fornendo l’elenco dei clienti.
4.

Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze della difesa ritenendo sussistente, con
riferimento alle esigenze cautelari, oltre al pericolo di reiterazione, anche quello di
inquinamento probatorio in considerazione delle indagini in atti tese ad accertare
l’entità complessiva del volume di valori contraffatti.

5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore degli indagati
lamentando, con riferimento alle esigenze cautelari, vizio di motivazione poiché gli
elementi valutati dal giudice del riesame “attengono, molto al passato, poco al presente

4

4/1(

e per nulla al futuro” precisando che avendo l’indagato il diritto di negare gli addebiti,
tale valutazione non può incidere sulla attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione impugnata non merita censura.
1. I motivi di doglianza sono assolutamente generici, risolvendosi in una petizione di

cautelari, che riguarderebbero principalmente il passato dell’attività degli indagati e, in
maniera, minima il presente e il futuro.
2. Quanto, alle dichiarazioni rese dagli imputati che avrebbero negato gli addebiti, il
Tribunale del riesame dà atto di tale posizione adottata dagli imputati come pure
dell’apporto fornito attraverso l’esibizione di documenti funzionali alle indagini, ma
ritiene sussistenti in concreto le esigenze cautelari con riferimento, sia al pericolo di
reiterazione della condotta criminosa, che di inquinamento probatorio.
3. La doglianza è, quindi, manifestamente infondata. Sul punto l’ordinanza è
adeguatamente motivata poiché, per quanto riguarda il primo profilo, fa riferimento al
dato oggettivo della complessa organizzazione dell’attività illecita, al prolungato ricorso
all’acquisto dei valori bollati con trasferimento di significativi introiti e l’emersione di
ulteriori canali di rifornimento. Si tratta di elementi che rendono concreto il pericolo di
reiterazione di condotte analoghe.
4.

Quanto al secondo aspetto, rinvia alla documentata necessità di accertare i confini
esatti della vicenda, il complessivo volume di valori contraffatti, quale emerge dalla
natura e dalla consistenza dei beni sequestrati agli indagati e dall’esistenza di elenchi
forniti proprio da Passante Letizia e Colangeli Massimiliano. Si tratta di dati oggettivi e
concreti che evidenziano che la vicenda criminale non è stata ancora completamente
esplorata, con ciò rendendo effettivo il rischio di inquinamento probatorio.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna lir ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18/04/2014
Il Consigliere estensore’

DEPOSITATA IN CANCELLERIA –

principio astrattamente riferita all’insieme degli elementi valutati ai fini delle esigenze

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