Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19571 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19571 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’UGGENTO DAVID nato il 18/11/1971 a LORRACH( GERMANIA)

avverso l’ordinanza del 05/05/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.D’UGGENTO David Ntbiaei4a ricorre avverso la ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta in relazione alla custodia cautelare, dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, patita dal 20 Marzo al 12 Novembre 2010, in
relazione a ipotesi di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente.

alla esclusione della riparazione in ragione di una colpa grave allo stesso imputabile, laddove la eventuale conoscenza dell’attività di spaccio del fratello e il consumo di sostanza stupefacente del tipo hashish rappresentavano circostanze del
tutto irrilevanti ed eccentriche rispetto al thema decidendi, inidonee a connotare
di antidoverosità la condotta del ricorrente efficiente rispetto alla applicazione
della misura.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici e privi di fondamento.
Il giudice si è attenuto invero alla costante giurisprudenza del S.C. che riconosce rilievo impeditivo al riconoscimento della riparazione a condotte conniventi
o di apparente complicità nella realizzazione della condotta illecita, tali da ingenerare la falsa, ma plausibile, rappresentazione che l’azione del ricorrente si sia
inserita nel contesto illecito, in cui operava e si muoveva taluno dei correi.
Invero questa Corte allorquando ha affermato che ricorre ipotesi di colpa,
idonea a impedire il riconoscimento dell’equo indennizzo le frequentazioni e i
contatti con soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili
con una sua diretta responsabilità nella commissione del reato, contestazioni che
peraltro onerano l’interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti
discolpanti (sez.IV, 29.1.2014 n.21575 Antognetti, Riv.259213; 26.11.2013,
n.1235, Calò).
Il giudice ha adeguatamente evidenziato come dalle conversazioni telefoniche intercettate risultava pacifica la codetenzione di sostanza stupefacente da
parte dei due fratelli D’UGGENTU e lo stesso ricorrente ha ammesso di essere
consapevole che il coimputato trafficava in sostanza stupefacente e che egli
stesso ne faceva uso personale. Non pare dubbio pertanto che la condotta del
D’UGGENTU David si sia inserita in un contesto di illegalità, allo stesso noto e
nell’ambito di una comune antidoverosità (atteso che la detenzione anche per
uso personale, sebbene non sanzionata penalmente, nondimeno costituisce un
2

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

N.

R. G.

illecito amministrativo) da cui l’autorità giudiziaria ha tratto comprensibilmente
indizi di correità anche nei confronti del ricorrente, in tanto sostanziandosi la
grave imprudenza allo stesso ascritta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21.3.2018

della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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