Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19571 del 18/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19571 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
CESTRA MARIA ANTONIETTA N. IL 11/06/1948
avverso l’ordinanza n. 21/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
22/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso

vv.;

Data Udienza: 18/04/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Cestra Maria Antonietta ha avanzato richiesta di rimessione del
processo pendente a suo carico davanti al tribunale di Latina, ai sensi
dell’art.

45

c.p.p.,

evidenziando

asserite

irregolarità

nel

persona offesa, Lauretti Onorato, suo ex marito, era stato consulente
tecnico del tribunale in qualità di medico legale e che pertanto
nessun giudice voleva scontentarlo.
2. Sostiene la ricorrente che se il procedimento fosse stato trattato da
un tribunale diverso da quello di Latina, le numerose inesattezze ed
imprecisioni, le procrastinazioni e le volute ambiguità registrate non
si sarebbero verificate.
3. Assume, inoltre, che fenomeni di natura prettamente confidenziale e
privata siano entrati a far parte del procedimento, condizionando di
fatto il corso dello stesso.
4. Un magistrato dell’ufficio, poi, si troverebbe in una situazione di
incompatibilità per essere stata parte offesa in un procedimento in
cui la odierna ricorrente difendeva l’imputato.
5. Conclude la ricorrente, avvocato del foro di Latina, che nel processo si
è venuta a creare una situazione tale da far ritenere esistente un
nesso tra l’ambiente giudiziario e quello generale creatosi in relazione
ad una determinata vicenda giudiziaria, con pericolo di
condizionamento della decisione finale e legittimo dubbio
sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario.
6. L’ll aprile 2014 la ricorrente ha depositato note di udienza, mediante
le quali ha insistito in ordine alla mancata trasmissione alla Corte di
un precedente ricorso per legittima suspicione, che pertanto non è
mai stato rigettato, come erroneamente sostenuto dal gip dott. Ferri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivi sono manifestamente infondati e la richiesta deve esser
dichiarata inammissibile.
1

comportamento dei magistrati dell’ufficio, dovute al fatto che la

2. Va premesso che la “grave situazione locale” che, ai sensi dell’art.45
c.p.p., può dar luogo alla rimessione del processo — istituto di
carattere eccezionale, implicando deroga al principio costituzionale
del Giudice naturale precostituito per legge — postula un fenomeno
esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale
nel quale si svolge il processo, connotato da tale abnormità e
consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un
pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (Cass.Sez. Un.

3. Ciò premesso, va osservato che, nella specie, la ricorrente, lungi dal
segnalare una situazione locale tanto gravemente degradata da
configurare condizioni di turbamento per la libertà di determinazione
dei giudici, prospetta unicamente singoli episodi di contrasto con
magistrati o particolari comportamenti degli stessi, eventualmente
valorizzabili solo come motivi di ricusazione.
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2014

28.1.2003 n. 13687).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA