Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19570 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19570 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IACHINI WILLIAM nato il 24/06/1986 a PENNE
avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 21/03/2018
OSSERVA
1. L’imputato IACHINI William propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui all’art. 186
co. 2, 2 bis e 2 sexies C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
dell’imputato, non avendo la parte svolto alcuna critica al ragionamento contenuto nella
sentenza impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in
motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez.
U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi
d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], con cui
la Corte territoriale ha escluso che i disturbi evidenziati fosseri di consistenza e gravità
tale da escludere, scemandola grandemente, la capacità d’intendere e volere dello
stesso, laddove l’ubriachezza volontaria non esclude nè diminuisce l’imputabilità [ cfr.,
sul punto,
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
genericità delle doglianze concernenti la valutazione della capacità d’intendere e volere