Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1957 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1957 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORI SEBASTIANO N. IL 07/12/1976
avverso la sentenza n. 301/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Fiori Sebastiano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catania, in data 10-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp.
Il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica del fatto ex art 337 cp anziché
ex art 612 cp, avendo l’imputato proferito la frase minacciosa — peraltro inidonea a
parte del pubblico ufficiale e al solo fine di sfogare la propria collera.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputato aveva ben compreso che si trattava di un
pubblico ufficiale che era intento a svolgere un atto d’ufficio doveroso e si è rivolto a
lui, con frasi gravemente minacciose, affinchè non continuasse il suo compito e
cioè affinchè interrompesse l’atto d’ufficio .Dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

recare intralcio all’opera dei militari – dopo il compimento dell’atto di ufficio da

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13.

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