Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19569 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19569 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIEMOZ SANDRO nato il 05/07/1974 a AOSTA
avverso la sentenza del 20/09/2017 del GIP TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 21/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Diemoz Sandro, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe che
ha dichiarato estinto il reato a lui ascritto per positivo esito della messa alla prova.
Il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare
al ricorso in data 19 marzo 2018.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma che sì stima
equo determinare in € 1000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di
esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591 cod proc pen.