Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19569 del 18/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19569 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBERA FRANCESCO N. IL 06/09/1966
avverso l’ordinanza n. 13/2014 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
23/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 18/04/2014

Uditi difensor Avv.;

4/1,7

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Enrico Delhaye, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Barbera Francesco propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza
emessa in data 23 gennaio 2014 dal Tribunale di Messina, che ha rigettato la
richiesta di riesame avverso l’ordinanza in sede di convalida dell’arresto in
flagranza adottata il 4 gennaio 2014 dal giudice del Tribunale di Messina e

contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, perché
indagato del reato di furto aggravato di tre cerchioni d’auto sottratti da un furgone.
2. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale evidenziava che, in conseguenza della
definizione in primo grado del giudizio, celebrato con rito abbreviato e conclusosi
con la condanna dell’imputato alla pena di anni uno di reclusione, l’unico profilo da
prendere in esame riguardava le esigenze cautelari. Sotto tale aspetto Barbera
Francesco aveva a suo carico reiterati precedenti giudiziari per reati contro il
patrimonio ed una condanna recente per furto, oggetto di sentenza del 26 agosto
2013.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Barbera
Francesco lamentando mancanza di motivazione, in quanto il Tribunale sarebbe
pervenuto, in maniera meramente assertiva, alla conclusione che la misura
adeguata alla pericolosità dell’imputato è quella della custodia cautelare in carcere,
aggiungendo che, al contrario, il parametro della concretezza del pericolo non può
essere affidato ad elementi astratti ed a congetture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L’unica doglianza relativa alla mancanza di motivazione sull’idoneità della misura
custodìale adottata è del tutto generica ed astratta, senza l’indicazione di alcun
elemento di fatto o argomentazione giuridica idonea a contrastare la motivazione che,
in ogni caso esiste ed è adeguata.
2. Il Tribunale ha fatto riferimento ai reiterati precedenti giudiziari per reati contro il
patrimonio, uno dei quali commesso pochi mesi prima, aggiungendo, con specifico
riferimento alla adeguatezza della più afflittiva misura cautelare applicata, che quei

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reati sono stati commessi in violazione dell’obbligo imposto, in conseguenza di un i—i
precedente reato, di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.

3. Si tratta di una circostanza assolutamente eloquente e insuperabile riguardo alla
prognosi sul rispetto delle prescrizioni, nell’ipotesi di eventuale sostituzione della misura
con altra meno afflittiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18/04/2014
Il Consigliere estensore

Il Pres e e

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att c.p.p.

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