Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19568 del 18/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19568 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIBILIA COSIMO N. IL 01/02/1959
nei confronti di:
MASELLI FRANCESCO N. IL 25/09/1951
PARISI ROBERTO N. IL 03/07/1948
avverso la sentenza n. 2652/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di AVELLINO, del 24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i da’ sor Avv.;

Data Udienza: 18/04/2014

f

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Maselli Francesco e Parisi Roberto, imputati dei reati di cui

all’articolo 595 del codice penale e all’articolo 13 della legge 47-1948 per
aver diffamato Cosimo Sibilia, senatore e presidente della Provincia di

tribunale di Avellino per insussistenza del fatto, sulla considerazione che
essi avessero esercitato il diritto di cronaca e di critica, nel rispetto dei
principi di verità, continenza ed interesse pubblico alla notizia.
2.

Cosimo Sibilia propone ricorso per cassazione contro la sentenza di

proscioglimento per i seguenti motivi:
a.

con un primo motivo evidenzia un vizio di motivazione in
relazione alla offensività della copertina; secondo il ricorrente
il giudice dell’udienza preliminare avrebbe sezionato le
componenti della struttura della copertina, valutando ognuna
di esse autonomamente, così pervenendo ad un giudizio di
non offensività. Al contrario, egli avrebbe dovuto proporre una
lettura congiunta degli elementi, fotografici e letterali, della
copertina, sapientemente cuciti insieme per lanciare un
messaggio negativo al lettore; il ricorrente si riferisce in
particolare all’accostamento della fotografia – in cui egli era
rappresentato insieme all’onorevole Berlusconi, all’onorevole
Cosentino e all’onorevole Milanese, tutti indagati – al titolo “Il
Popolo in Libertà”, con un evidente significato negativo.

b.

Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione sulla
ritenuta inoffensività dell’articolo, per aver il giudice omesso
di motivare in ordine alla frase “La Provincia è impersonata
dal faccione impacciato, nulla più, di Sibilia”, frase che
secondo il ricorrente travalica il limite della continenza
espressiva. Oggettivamente denigratoria, poi, sarebbe la frase
“… Organizza le imboscate negli enti con Milanese”..

Con memoria difensiva pervenuta il 4.4.14, la difesa di Maselli ha chiesto il
rigetto del ricorso della parte civile Sibilia.

Avellino, sono stati prosciolti dal giudice per l’udienza preliminare del

i.

i

Con memoria difensiva pervenuta via fax il 13.4.14, la difesa di Parisi ha chiesto
il rigetto del ricorso della parte civile Sibilia Cosimo, osservando che
l’accostamento figurativo del titolo è più che legittimo per essere l’on. Berlusconi
l’esponente principale del partito politico al quale aderisce il sen. Sibilia e per
essere gli altri politici raffigurati particolarmente legati al territorio della Provincia
di Avellino. Quanto all’articolo, trattasi di critica aspra e pungente, ma non
esorbitante dai limiti del diritto di cronaca e di critica politica; l’aggettivo
“impacciato” sarebbe da porsi in relazione all’atteggiamento tenuto dal Sibilia

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato perché, con la scusa dell’interpretazione
sistematica, il ricorrente censura in realtà una valutazione di merito, che
il giudice ha corredato di adeguata motivazione. Quanto al primo motivo,
il giudice ha escluso che la copertina sia maliziosamente diretta a
screditare il ricorrente, non coinvolto in vicende giudiziarie; trattasi di
valutazione di merito che è stata espressamente motivata alle pagine
quattro e cinque della sentenza e che non può, dunque, formare oggetto
di nuovo esame in sede di legittimità. D’altronde, l’accostamento a figure
di spicco del partito di appartenenza e la parziale storpiatura del simbolo
(sostituzione di una preposizione articolata con una preposizione
semplice), non è sufficiente a far ritenere sussistente un nesso tra le
vicende giudiziarie degli esponenti di vertice del partito e la persona del
senatore Sibilla.
2. Quanto al motivo di ricorso numero due, sebbene non vi sia un
richiamo espresso alle espressioni ricordate dal ricorrente, la
motivazione fornisce una giustificazione di carattere generale all’utilizzo
di espressioni “forti”, in particolar modo nell’ambito della critica politica,
da sempre riconosciuto come campo di battaglia piuttosto aspro. Anche
in tal caso si tratta di una valutazione di merito che non può dirsi
sfornita di sufficiente motivazione e che pertanto non può essere
censurata in Cassazione.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che

rispetto alle problematiche concrete del suo mandato.

lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 18/04/2014

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