Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19568 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19568 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELLI GIANLUCA N. IL 03/03/1969
avverso la sentenza n. 1429/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
LeA,021;
sq
che ha concluso per .e

e.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/04/2015

FATTO E DIRITTO

Gabrielli Gianluca ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 4.3.14 della Corte di
appello di Milano con la quale, in parziale riforma di quella in data 19.11.10 del locale g.u.p., è
stato assolto dall’addebito distrattivo di cui al primo punto del capo a), relativo alla somma di

riguardante la s.r.l. Asten, dichiarata fallita il 5.8.04 e di cui il Gabrielli era stato presidente del
c.d.a. fino al 24.11.13, per insussistenza del fatto; è stato assolto dal reato di bancarotta
documentale semplice di cui al capo b) per insussistenza del fatto e, sempre con la stessa formula,
dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’ultimo punto del capo c), mentre è stato
dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di bancarotta preferenziale di cui all’ultimo
punto del capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione e, con le concesse attenuanti generiche,
equivalenti all’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, è stata rideterminata la pena, per
l’addebito distrattivo di cui al secondo punto del capo a), riguardante la distrazione della somma di
€ 142.000,00, nonché per le distrazioni indicate ai punti uno e due del capo c), concernenti prelievi
ingiustificati dal conto corrente societario, realizzati con carta di credito, della somma di
€14.770,00, e la distrazione della somma di € 9.376,67, incassata dal Gabrielli a titolo personale
nonostante il credito riguardasse la fallita ed i suoi rapporti con la s.r.l. Magik Point, in anni due e
mesi quattro di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, con conferma delle statuizioni civili e
pena dichiarata interamente condonata ai sensi dellal.n.241/06.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere rimaste disattese le doglianze relative alla carenza in atti di
documentazione sufficiente a sostenere le accuse relative ai contestati prelievi con la carta di credito
e al preteso incasso dell’assegno emesso dalla Magik Point in favore del Gabrielli.

€195.000,00 concernente l’annullamento della posta contabile “fatture da emettere a clienti”

Dall’attenta lettura della relazione fallimentare e dei documenti allegati — sostiene il ricorrente —
non era infatti possibile comprendere la ragione e il fondamento dei capi di imputazione, essendo in
particolare l’estratto conto bancario privo della movimentazione nel corso dell’anno 2003.
Nulla era poi dato rinvenire circa la presunta distrazione della somma di € 14.770,00, asseritamente
prelevata con carta di credito, per cui era possibile addirittura ipotizzare un’operazione di

di occultare lo stato di dissesto e proseguire nell’attività imprenditoriale, mentre quanto al preteso
incasso a titolo personale della somma di € 9.376,67 derivante da un credito vantato dalla fallita nei
confronti della Magik Point, risultava unicamente uno scambio epistolare tra quest’ultima società,
che chiedeva al liquidatore Migliorisi l’autorizzazione ad emettere assegno intestato al Gabrielli, e
l’autorizzazione del Migliorisi, in assenza di alcun elemento ulteriore da cui desumere che l’assegno
era stato effettivamente incassato dal Gabrielli.
Erroneamente poi, quanto al finanziamento concesso dalla Asten a Sinergy s.r.1., effettuato in data
imprecisata del secondo semestre del 2003 e quindi ipoteticamente dopo che Gabrielli aveva cessato
dalla carica di amministratore, la Corte milanese ne aveva ritenuto la finalità distrattiva, anche
perché il Gabrielli alla data del fallimento non era socio della Sinergy, come invece ritenuto dai
giudici di merito, ma amministratore della stessa, solo dopo il fallimento e su richiesta del curatore
fallimentare avendone acquistato le quote, essendo poi ben possibile che la Sinergy, in quanto
controllata dalla Asten, avesse da quest’ultima ricevuto dei finanziamenti allo scopo di
incrementarne l’attività di progettazione da commercializzare poi tramite la Asten stessa.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
I giudici territoriali, con motivazione adeguata ed immune dai lamentati profili di illegittimità,
premesso che la Asten s.r.1., società svolgente attività di consulenza ed elaborazione software, poi
estesa al commercio di computers ed articoli telefonici, è stata posta in liquidazione il 24.11.03,
data dalla quale a Gabrielli Gianluca era subentrato come amministratore Migliorisi Emanuele
(coimputato separatamente giudicato assieme anche a Calini Tommaso, componente del c.d.a.) fino

maquillage contabile, circa le poste oggetto di imputazione di cui al capo a), realizzata al solo fine

alla data del fallimento (5.8.04), sulla base della relazione del curatore fallimentare hanno
individuato nel primo semestre del 2003 il periodo a partire dal quale si erano verificate le cause del
dissesto, tra le quali i cospicui finanziamenti alla s.r.l. Sinergy, di cui Gabrielli e Calini erano soci
ed il cui capitale era posseduto al 20% dalla Asten che svolgeva la stessa attività, nonché
l’avvenuto incasso da parte del Gabrielli del credito vantato dalla fallita nei confronti della Magik

Si era trattato di attività di spoliazione — hanno sottolineato i giudici — della Asten in relazione alla
quale il Gabrielli aveva, in primo grado, svolto delle osservazioni, non negando l’effettività di dette
operazioni senza però spiegare le ragioni economiche sottostanti.
In particolare — hanno precisato i giudici di merito — sotto l’amministrazione del Gabrielli ed
allorché la Asten era in una situazione di dissesto, era stata disposta l’erogazione della somma di
€142.000,00 in favore della Sinergy s.r.1., società alla quale comunque il Gabfielli era interessato
(tanto da rilevarne successivamente le quote, ma essendone al momento dell’erogazione
l’amministratore, come specificato dal difensore nel suo ricorso), senza che l’imputato abbia offerto
alcuna plausibile spiegazione al riguardo, limitandosi ad una generica contestazione circa la data
non certa dell’avvenuto finanziamento e prospettando un’ ipotetica destinazione del finanziamento
stesso all’ incremento di attività di progettazione della Sinergy, .
In tale situazione, del tutto logicamente ed in aderenza alle risultanze processuali, i giudici di

Point .

merito, rilevata inoltre l’assenza di alcuna garanzia di rimborso del finanziamento, avvenuto in un
momento in cui la Asten era già in stato di insolvenza, ne hanno ritenuto la natura distrattiva ovvero
dissipativa, avendo in tal modo il Gabrielli consentito di far confluire sulla Sinergy risorse
monetarie della Asten sottraendole così ai creditori di quest’ultima.
Parimenti distrattive sono risultate, alla luce delle compiute argomentazioni dei giudici milanesi, le
due operazioni indicate al capo c) dell’imputazione, avendo l’odierno ricorrente fatto uso della
relativa carta di credito, come era desumibile dalle scritture contabili relative al secondo semestre

3

del 2003, per prelevare, senza giustificazione alcuna di una destinazione per i fini della società, la
somma complessiva di € 14.774,00 dal conto corrente della fallita, provvedendo poi ad incassare
personalmente il credito della Asten nei confronti della Magik Point, dell’importo di e 9.376,67,
tramite assegno bancario intestato al Gabrielli, ,
come era risultato — hanno specificato ancora i giudici di appello — dallo scambio epistolare,

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 7 aprile 2015

allegato alla relazione del curatore, tra il Migliorisi e la stessa società debitrice.

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