Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19567 del 18/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19567 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Majer Sabrina, nata a Bollate il 03/04/1981

avverso l’ordinanza emessa il 17/12/2013 dal Tribunale di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Sabrina Majer ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe,
in forza della quale – in accoglimento di un appello del P.M. nei riguardi di un
provvedimento del Gip del Tribunale di Vicenza, reiettivo di una richiesta di
misura restrittiva a carico della suddetta – risulta essere stata disposta la misura
degli arresti domiciliari nei confronti della sua assistita.

Data Udienza: 18/04/2014

La Majer, già sottoposta a misura cautelare perché gravemente indiziata in
ordine ad una nutrita serie di furti, si era vista annullare dal Tribunale, il
06/11/2013, una prima ordinanza del medesimo Gip; rinnovata la richiesta di
restrizione, il giudice di prime cure aveva respinto la nuova istanza sul
presupposto che si fosse comunque formato – a seguito del precedente
provvedimento adottato in sede di riesame – un giudicato cautelare.
Il Tribunale, esclusa la sussistenza del giudicato in quanto la nuova richiesta
del Procuratore della Repubblica era intervenuta in pendenza del termine per

evidenziava la sicura ricorrenza a carico della Majer della necessaria gravità
indiziaria, richiamando:
gli esiti, seppure non espressi in termini di assenza di dubbi, ma
comunque di quasi certezza nella maggioranza dei casi, delle ricognizioni
fotografiche da parte delle persone offese;
il riferimento alle identiche modalità esecutive dei vari reati;
l’indicazione da parte dei denuncianti, in alcune occasioni, di autovetture
riconducibili all’indagata.
In punto di esigenze cautelari, i giudici del riesame segnalavano l’elevata
propensione al delitto disvelata da precedenti specifici e dalle stesse modalità dei
fatti, indicative di una professionalità nel commettere reati contro il patrimonio
(si trattava di 18 furti, commessi in danno di persone anziane).
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce:
1. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 309 e 311 del codice di
rito, atteso che il giudicato cautelare sull’ordinanza del 06/11/2013 si era
comunque formato il 17/11/2013, con la mancata presentazione del
ricorso da parte del P.M., né avrebbe dovuto assumere rilievo la
possibilità per il Procuratore della Repubblica di impugnare altra
ordinanza (sulla sostituzione della misura in atto);
2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
laddove il Tribunale rappresenta l’insufficienza sul piano indiziario di un
riconoscimento non fondato su un grado di certezza assoluto, al
contempo ricavando elementi utili a rafforzare la piattaforma indiziaria da
un dato (come l’unicità di metodo nella perpetrazione dei reati) idoneo a
indicare che l’autore fosse stato unico, ma non già da identificare in una
persona determinata.

Nel contempo, non sarebbe stato segnalato

alcunché a proposito della riferibilità alla Majer delle autovetture
menzionate nel provvedimento, mentre il Tribunale avrebbe disatteso la
rilevanza di elementi addotti dalla difesa limitando l’esame ad atti prodotti
in occasione dell’ultima udienza, e non già considerando quelli sottoposti

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ricorrere avverso la precedente ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen.,

all’attenzione dello stesso Tribunale il 06/11/2013: fra questi, vi erano
documenti e verbali di dichiarazioni attestanti l’impossibilità che la Majer,
negli orari in cui si sarebbero consumati alcuni dei furti in rubrica, si
trovasse nei luoghi corrispondenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Nella fattispecie non potevano porsi, in vero, problemi di giudicato
cautelare: corretta o meno che fosse la motivazione adottata dal Tribunale con
l’annullamento della prima ordinanza, è infatti evidente che il collegio non si
fosse in alcun modo occupato di valutare il compendio indiziario acquisito a
carico della Majer, limitandosi a prendere atto di una presunta mancanza di
motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta talmente radicale da non
poter essere sanata dal giudice del gravame.
La preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare”
opera invece solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento del
materiale probatorio e della pertinenza della contestazione provvisoria oggetto
dell’addebito (v., sia pure in relazione a fattispecie peculiari, ma con il comune
denominatore dell’affermazione del principio appena richiamato, Cass., Sez. VI,
n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, nonché Cass., Sez. II, n. 49270 del
21/09/2012, Aleotti).
Le osservazioni formulate risultano assorbenti rispetto all’ulteriore – ed
altrettanto decisivo – profilo del mancato spirare, al momento della proposizione
della nuova istanza cautelare da parte del P.M., del termine utile per presentare
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 06/11/2013.
1.2 Quanto alla valutazione degli elementi indiziari, la motivazione adottata
dal Tribunale di Venezia si sottrae alle censure sollevate dalla difesa. Muovendo
dalla corretta premessa che una pur costante ricognizione fotografica della
Majer, non espressa però con sicurezza assoluta, dovrebbe intendersi un dato
ancora insufficiente, il collegio risulta avere non soltanto sottolineato l’identità di
modus operandi fra le varie condotte delittuose, ma anche risultanze istruttorie
ulteriori e certamente individualizzanti: in particolare, se è vero che l’assodata
riferibilità di tutti gli episodi ad una stessa autrice non avrebbe potuto
univocamente ricondurre le risultanze delle indagini ad una persona riconosciuta
con una probabilità dell’80 o del 90%, come obietta la difesa della Majer, non è
esatto rilevare che il riferimento ad autovetture utilizzate in occasione dei furti, e
da ricollegare all’indagata, sarebbe rimasto indimostrato. Come si legge

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1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

nell’ordinanza impugnata, risulta accertato che una “Lancia Y” intestata appunto
alla Majer sarebbe transitata ad un semaforo di Nove, in provincia di Vicenza,
alle 10:28 del 06/11/2012, con direzione Marostica: quello stesso giorno, alle
08:45, venne commesso uno dei furti in rubrica, in territorio di Thiene, ad opera
di una donna segnalata in possesso di una vettura descritta in termini compatibili
con il veicolo di cui sopra, ed un secondo, identico furto proprio a Marostica, alle
11:00 circa. Per inciso, entrambe le persone offese risultano avere riconosciuto
la foto dell’odierna ricorrente, con un grado di certezza indicato al 90%.

alcuni degli elementi acquisiti su iniziativa della difesa, dall’esame del fascicolo
qui trasmesso – consentito in ragione della specifica doglianza formale mossa
nell’interesse della Majer – si evince che il 17 dicembre 2013 vennero prodotti
soltanto gli atti richiamati nel corpo del provvedimento, correttamente ritenuti
non significativi od inconferenti. Non risulta invece che vennero nuovamente
offerti in produzione gli atti che la difesa aveva depositato in vista della
precedente udienza del 6 novembre (non esaminati, in quella occasione, a causa
del presunto difetto di motivazione della primigenia ordinanza restrittiva), atti
che non si rinvengono nel carteggio e che la difesa – anche per adempiere
all’onere di avanzare in sede di legittimità un ricorso avente carattere di
autosufficienza – non ha comunque allegato in questa sede.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della Majer al pagamento delle
spese processuali.
Dovendo la misura a carico della ricorrente trovare esecuzione a seguito del
presente provvedimento, sarà necessario curare gli adempimenti indicati in
dispositivo.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per l’adozione dei provvedimenti ex art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.
Così deciso il 18/04/2014.

Quanto infine alla omessa valutazione, da parte del Tribunale veneziano, di

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