Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19566 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19566 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMON PLACENCIA JILBERTO SABASTIAN nato il 02/03/1972 a AZUAY SIGSIG
(ECUADOR)

avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Data Udienza: 21/03/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.RAMON PLACENCIA Jiliberto Sebastian ricorre avverso la sentenza in epigrafe
che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza la quale aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di rifiuto a sottoporsi ad esame alcolimetrico di cui all’art.186 co.VII C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi
quattro di arresto ed C 2.000 di multa, con esclusione del beneficio della sospen-

2. Il ricorrente deduce violazione di legge dell’art.164 cod.pen. per avere escluso il beneficio della sospensione condizionale laddove lo stesso era concedibile in presenza di una precedente sentenza di condanna a pena sospesa che, cumulata con quella irrogata nella presente pronuncia, non superava il limite di lege e in assenza di ulteriori ragioni preclusive.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati laddove gli stessi non si confrontano con il contenuto della decisione
impugnata il quale risulta del tutto corretto, in punto di diritto, nella esclusione
del beneficio, la cui ammissione non è condizionato esclusivamente ad un limite
quantitativo della pena, ma altresì ad un autonomo accertamento, avente carattere valutativo, relativo alla prognosi di astensione del reo da ulteriori condotte
criminose. Tale potere è stato correttamente esercitato, avendo il giudice distrettuale rappresentato come, in presenza di un precedente specifico, sebbene condonato, intermedio rispetto ad una risalente pronuncia di condanna per delitto,
sussisteva il pericolo di recidivanza criminosa soprattutto con specifico riferimento alla sicurezza della circolazione stradale. Nessuna violazione di legge pertanto
è ascrivibile al giudice distrettuale che ha fato applicazione dei principi desumibili
dagli art.163 e 164 cod.pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

2

sione condizionale della pena.

N.

RG.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018

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