Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19566 del 18/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19566 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIGITO MAURIZIO N. IL 12/02/1984
avverso l’ordinanza n. 1952/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
21/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difen s Avv.;
Data Udienza: 18/04/2014
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
NIGITO Maurizio è imputato del reato di cui all’articolo 582 del
codice penale per aver cagionato lesioni personali volontarie gravissime,
aggravate dall’uso di un’arma, a Tasca Giuseppe, provocandogli uno
2.
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ragusa gli
ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere; il tribunale di
Catania, in sede di riesame, ha confermato integralmente l’ordinanza
cautelare.
3.
Contro la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il
NIGITO per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari,
con particolare riferimento all’affievolimento delle stesse per la lunga
distanza tra il tempo del reato e la data di emissione dell’ordinanza
custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso sarebbe già di per sé inammissibile per aver dedotto i
motivi in maniera perplessa o alternativa: “È inammissibile, per
difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di
motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano
enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del
ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla
mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a
più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione
alle parti della motivazione oggetto di gravame (Sez. 2, n. 31811 del
08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; conff. Sez. 6, Sentenza n. 800 del
06/12/2011, Rv. 251528; Sez. 6, Sentenza n. 32227 del
16/07/2010, Rv. 248037).
2. In ogni caso il ricorso è inammissibile anche perché assolutamente
generico sul vizio di motivazione relativo alle esigenze cautelari e perché
sulla questione del tempo trascorso dal delitto c’è una motivazione
1
sfregio permanente.
succinta, ma sufficiente, essendo più che evidente che quattro mesi non
rappresentano un lasso di tempo così lungo da far venir meno la
pericolosità del soggetto, ampiamente motivata alla pagina tre
dell’ordinanza. Il ricorso, dunque, è anche manifestamente infondato.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.
4. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.
Così deciso il 18/4/2014
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.