Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19565 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19565 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTI ROBERTO nato il 25/01/1995 a PALERMO

avverso la sentenza del 27/04/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1.

Presti Roberto ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, dolendosi del mancato proscioglimento e del diniego
della circostanza attenuanti.

2.

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i
motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione
della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo
in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata. Nel procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli
atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di
proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi._Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato
accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.,
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio. Quanto alla congruità della pena, è opportuno
ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo,
non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con
riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, ma anchealla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di
pena illegale) (ex pluribus, Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui
deve escludersi.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 2.000= euro alla Cassa delle ammende.
3.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

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