Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19564 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19564 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO ANNA DANIELA nato il 03/01/1984 a LICATA

avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputata MARINO Anna Daniela propone ricorso contro la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna della predetta per il reato di cui
all’art. 95 co. 1 d.P.R. 115/02 (dichiarazione di reddito complessivo pari a euro
6.000,00 a fronte di quello accertato pari a euro 21.121,00, con conseguimento del

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
genericità delle doglianze, non avendo la parte svolto alcuna critica al ragionamento
contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto
d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013),
Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv.
268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione], con cui la Corte territoriale ha ritenuto l’offensività della condotta e la
congruità della sanzione individuata, rispetto alla quale ha valutato positivamente il
comportamento processuale dell’imputato, rideterminando la relativa pena).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello

.ry

)0

dott. Rocco Marco Blaiotta

beneficio).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA