Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19564 del 17/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19564 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Famiglia Cooperativa di Mori soc. coop. a r.l.
avverso la sentenza emessa il 06/06/2013 dal Tribunale di Rovereto,
all’esito del processo celebrato nei confronti di
Gritcan Ana, nata in Moldavia il 31/08/1971
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Massimo Galli, che ha richiesto l’annullamento della sentenza
impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese della parte civile, con
rinvio al Tribunale di Rovereto per nuovo esame

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Rovereto applicava nei
confronti di Ana Gritcan, per il reato di furto tentato (così come riqualificato
all’udienza del 06/06/2013 a seguito di modifica del capo d’imputazione da sarte

Data Udienza: 17/04/2014

del Pubblico Ministero), la pena di giorni 18 di reclusione ed euro 50,00 di multa,
con il beneficio della sospensione condizionale. Veniva contestualmente
pronunciata la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese di costituzione
della parte civile (la società Famiglia Cooperativa di Mori), nella misura di 250,00
euro.

2. Avverso la pronuncia ora ricordata propone ricorso il difensore della
suddetta parte civile, deducendo:

di applicazione di pena presentata nell’interesse della Gritcan risulterebbe essere
stata formalizzata da un difensore non munito di procura speciale, peraltro in
ordine a una fattispecie delittuosa diversa da quella per cui era intervenuto
l’esercizio dell’azione penale (furto tentato, invece che consumato);
– violazione dell’art. 521 del codice di rito, essendovi – all’esito dell’anzidetta,
non rituale, riqualificazione dell’addebito – difetto di correlazione tra fatto
contestato e fatto ritenuto in sentenza;
– violazione del D.M. n. 140 del 2012, in punto di tariffe professionali, giacché il
compenso previsto per l’attività defensionale avrebbe dovuto essere computato
almeno in 1.800,00 euro oltre accessori di legge, con analitica distinzione tra
quanto spettante per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile, per manifesta infondatezza dei
motivi di doglianza.
1.1 La richiesta di applicazione della pena, nel caso di specie, risulta essere
formulata per atto scritto dall’Avv. Rita Farinelli, difensore di fiducia e
procuratore speciale della Gritcan: all’udienza del 06/06/2013 fu presente altro
difensore, munito di delega, ma questi si limitò a depositare l’atto appena
richiamato e la correlata procura speciale conferita all’Avv. Farinelli, senza
dunque che si possa affermare che la richiesta provenisse da un soggetto non
legittimato.
1.2 La richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. appare altresì redatta già
tenendo conto di una qualificazione giuridica del fatto come tentativo di furto,
contemplando una prima riduzione della pena base ai sensi dell’art. 56 cod.
pen.; del tutto rituale, pertanto, risulta l’iniziativa del Pubblico Ministero che
dinanzi a detta istanza espresse il prescritto consenso procedendo al contempo
ad una modifica del capo d’imputazione. Nel verbale di udienza si legge infatti

2

– violazione di legge processuale e carenza di motivazione, in quanto la richiesta

che il P.M. intese inserire in rubrica il riferimento al citato art. 56 e le parole
“commetteva atti idonei, diretti in modo non equivoco ad impossessarsi”:
appaiono perciò ictu °culi insussistenti i lamentati profili di mancata correlazione
tra fatto contestato e fatto ritenuto dal giudice.
1.3 Quanto alla liquidazione delle spese, dal predetto verbale si evince che il
difensore di parte civile formulò istanza in tal senso, senza peraltro depositare
una notula. Vero è che, in mancanza di riferimenti ulteriori, sarebbe stato
necessario richiamare le specifiche voci concorrenti a formare il complessivo

tariffari, come rileva il P.g. presso questa Corte; deve però osservarsi che, nel
corpo dell’atto di costituzione depositato alla medesima udienza, fu la stessa
parte civile a sollecitare espressamente che la somma da liquidare a titolo di
rifusione delle spese di costituzione venisse determinata «in via equitativa,
ovvero in separata sede».
L’espressa istanza di liquidazione equitativa, non accompagnata neppure da
una indicazione più o meno analitica delle attività professionali svolte, rende
inammissibile il richiamo in questa sede alla necessità di ancorare sulle previsioni
tariffarie il computo per la determinazione del compenso.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della società
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di C 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione
dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17/04/2014.

importo liquidato, sì da consentire la verifica del rispetto dei minimi e massimi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA