Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19563 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19563 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRISETTI LUCIANO nato il 06/05/1981 a MONCALIERI

avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Grisetti Luciano in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
2. Propone ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, quanto
alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede sì proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’esercizio di detto potere deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del
giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità effettiva del reato ed
alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente
meritevole delle invocate attenuanti in ragione dei precedenti penali e dell’assenza di
alcun positivo elemento di valutazione.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione,
che le censure dei ricorrenti non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione
pecuniaria
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 3.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere e tens re
dott. Francesco M1 4,ia cfiampi

Il Presidente
dott. Rocco Blaiotta

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