Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19563 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19563 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARGIULO CARMINE N. IL 14/07/1956
avverso l’ordinanza n. 68/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 19/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/04/2014

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RITENUTO IN FATTO

1.

Carmine Gargiulo ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli che, a

modifica dell’ordine di esecuzione con il quale il pubblico ministero aveva
determinato l’entità della pena da espiare in anni 27, mesi 3, giorni 13 di
reclusione, fosse detratto il periodo di custodia cautelare sofferta sine
titulo per altri reati per i quali era intervenuta sentenza irrevocabile di

2.

L’istanza riguardava la carcerazione preventiva sofferta dal 7 aprile

1988 al 19 giugno 1991, in relazione al delitto di duplice omicidio
volontario dal quale era stato assolto dalla Corte d’assise d’appello di
Napoli il 19 giugno 1991.
3.

Il tribunale di Torre Annunziata ha rigettato il ricorso del Gargiulo,

ritenendo che le sentenze definitive di condanna emesse a carico
dell’istante fossero tutte afferenti a delitti commessi in epoca posteriore
alla carcerazione preventiva di cui si controverte, con la conseguente
preclusione alla fungibilità derivante dall’articolo 657, comma 4, del
codice di procedura penale.
4.

La decisione è stata annullata dalla prima sezione di questa Corte

che ha evidenziato che tra le condanne riportate dal Gargiulo ne figurava
una concernente un episodio di spaccio di sostanza stupefacente
commessa dal 1988 al 1995, per la quale, almeno in parte, sarebbe
stato astrattamente possibile il ricorso all’istituto della fungibilità.
5.

La seconda sezione penale del tribunale di Torre Annunziata, quale

giudice di rinvio, ha riconosciuto la fungibilità, con la computabilità di
quattro mesi di reclusione, con riferimento ad una pronunzia relativa a
delitti di detenzione e cessione di droga, commessi dal 1988 al 1995
nell’ambito di reato associativo. Per quanto riguarda la partecipazione
all’associazione, invece, atteso che la permanenza si era arrestata solo
nel 1995 ed in considerazione della sua struttura unitaria, il tribunale
riteneva preclusa l’invocata fungibilità.
6.

Contro la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, ritenendo erroneo il ragionamento del tribunale, laddove
ritiene che non si possa imputare la pena espiata senza titolo al reato
permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione.

1

assoluzione.

7. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, Dott.
Cedrangolo, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è manifestamente infondato; è principio consolidato in
materia che “In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura
unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità

rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena
espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre
tale carcerazione. (Fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo
mafioso)”. (Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Onorato, Rv. 257600;
Massime precedenti Conformi: N. 277 del 1999 Rv. 212574, N. 127
del 2006 Rv. 235342, N. 17828 del 2008 Rv. 240288).
2.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2014

di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo

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