Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19562 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19562 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO FRANCESCO N. IL 29/04/1964
avverso l’ordinanza n. 1207/2013 CORTE APPELLO di SALERNO,
del 16/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
CA‘

-C,LLN(V2r)LUAT

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Pappalardo Francesco propone ricorso per cassazione contro

l’ordinanza della Corte d’appello di Salerno che ha dichiarato, per
mancata specificazione dei motivi, inammissibile l’appello proposto
contro la sentenza di condanna di primo grado.
2.

A sostegno del ricorso afferma che il suo difensore aveva

d’appello le motivazioni a sostegno dell’impugnazione e che
probabilmente la cancelleria aveva avuto qualche difficoltà, trattandosi di
periodo feriale.
3.

Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, Dott.

Aniello, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte
d’appello di Salerno per l’ulteriore corso, sulla considerazione che il
difensore ha prodotto copia dell’atto d’appello avverso la sentenza di
primo grado, recante timbro e firma di deposito del direttore
amministrativo della cancelleria, e che tale copia non appare
contraffatta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato; dalla dichiarazione resa dal
cancelliere del tribunale di Salerno (affiliazione 26 del fascicolo di
appello) risulta che il difensore del Pappalardo presentò il 30 maggio
2013 i motivi di appello in un diverso procedimento (rg. 853/13) e non
invece in quello n. 199/13, oggetto dell’odierno giudizio.
2. A fronte di tale dichiarazione, non è prova sufficiente la copia
fotostatica dell’atto di appello, con timbro di deposito, prodotta dal
difensore, tanto più se si considera che il Cancelliere del tribunale,
nell’attestazione sopra richiamata, ha dichiarato che il difensore che
deposita l’atto di appello riceve indietro una copia con timbro e firma in
originale. Nessun rilievo, dunque, a fronte di tale attestazione, assume la
dichiarazione del difensore, del tutto apodittica, che afferma di aver
ricevuto una semplice copia fotostatica della prima pagina dell’atto di
appello depositato.

1

tempestivamente depositato presso la cancelleria penale della Corte

3. Lo stesso difensore, poi, afferma di aver depositato due atti di
appello in due distinti procedimenti, ma a registro 31 ne risulta annotato
uno solo.
4. In tale contesto, come si è detto, la semplice produzione di una
copia fotostatica non è sufficiente a vincere le contrarie risultanze, tanto
più che l’onere di provare la tempestività dell’impugnazione spetta alla
parte appellante.
Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge
(art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2014

5.

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