Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19561 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19561 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGIAROTTI SARA nato il 04/09/1978 a PAVIA
avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 21/03/2018
OSSERVA
1. L’imputata MANGIAROTTI Sara propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni uno e mesi due di
reclusione per i reati di cui agli artt. 189 co. 1 e 6 e 189 co. 1 e 7 C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
alcuna critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto
essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud.
(dep.
21/02/2013),
Rv.
254584;
Sez.
U.
n.
8825
del
27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], con cui la Corte territoriale ha
ritenuto congrua la sanzione individuata alla luce della contestata e ritenuta recidiva e
della irrilevanza del risarcimento del danno, peraltro tardivo, rispetto ai reati per i quali
è intervenuta la condanna, valendo esso semmai per il diverso reato di lesioni personali.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
genericità dei motivi (riguardanti la dosimetria della pena), non avendo la parte svolto