Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19561 del 17/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19561 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RESTI VO RAFFAELE N. IL 02/09/1943 parte offesa nel
procedimento
RESTI VO TERESA N. IL 28/01/1942 parte offesa nel procedimento
RESTI VO ANTONIO N. IL 09/03/1945 parte offesa nel procedimento
RESTIVO ENRICO N. IL 07/05/1947 parte offesa nel procedimento
RESTI VO LUIGI N. IL 07/05/1947 parte offesa nel procedimento
RESTIVO MARIA N. IL 27/11/1948 parte offesa nel procedimento
RESTI VO LUCIA N. IL 16/12/1951 parte offesa nel procedimento
RESTI VO CHIARA N. IL 24/08/1953 parte offesa nel procedimento
c/
CARUSO ALFIO N. IL 17/03/1950
avverso il decreto n. 225126/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
21/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 17/04/2014

\

RITENUTO IN FATTO

1.

I figli dell’ex ministro della Repubblica Franco Restivo propongono

ricorso per cassazione contro l’ordinanza del gip di Milano che ha
disposto de plano l’archiviazione del procedimento per diffamazione a
carico di Alfio Caruso; diffamazione contenuta in un libro edito da
Longanesi nell’anno 2000.
Lamentano i ricorrenti violazione di legge e vizio di motivazione in

relazione agli articoli 127, 409, 410 cod. proc. pen., sostenendo che il
gip avrebbe dovuto fissare l’udienza e non provvedere de plano, atteso
che erano stati soddisfatti i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo
410, comma 2, del codice di procedura penale e cioè l’indicazione
dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.
3.

Il gip avrebbe illegittimamente esteso il proprio esame alla

superfluità delle prove indicate, atteso che tale attività doveva essere
riservata alla camera di consiglio; a sostegno del ricorso cita
giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso sarebbe, comunque,
ammissibile (e come tale avrebbe dovuto essere trattato in camera di
consiglio, con la salvaguardia del contraddittorio) perché diretto a
contestare la infondatezza della notizia di reato.
4.

Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, Dott.

Policastro, ha concluso per il rigetto del ricorso, sulla considerazione che
il giudice può decidere de plano sull’inammissibilità dell’opposizione
anche quando le prove indicate siano ritenute irrilevanti e superflue,
rilevando comunque che la querela era tardiva e che il reato sarebbe ad
oggi estinto per prescrizione, essendo la sua commissione risalente
all’anno 2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; sulla prospettata questione di diritto, questo
Collegio ritiene di condividere la giurisprudenza prevalente (tra cui
rientra quella della sezione V), secondo cui il giudice per le indagini
preliminari può deliberare “de plano” sull’inammissibilità dell’opposizione
della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M. non solo nel
caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche

2.

4

quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il profilo
prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul
tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli
stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere
configurabile il reato denunciato (Sez.

1, Sentenza n. 23687 del

10/06/2010, Rv. 247428; conff. Sez.

5, Sentenza n. 11524 del

08/02/2007, Rv. 236520; sez. 6, Sentenza n. 13458 del 12/03/2008,
Rv. 239318; Sez. 5, Sentenza n. 21929 del 06/05/2010, Rv. 247354;

Sentenza n. 25302 del 06/06/2012, Rv. 253306; Sez. 5, Sentenza n.
3246 del 12/12/2012, Rv. 254375; Sez. 6, Sentenza n. 12833 del
26/02/2013, Rv. 256060; Sez. 6, Sentenza n. 1973 del 16/05/1997, Rv.
209106; Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 21/11/2003, Rv. 226821; Sez.
6, Ordinanza n. 19618 del 19/03/2004, Rv. 229772; Sez. 5, Sentenza
n. 5661 del 17/01/2005, Rv. 231298).
2. Si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 17597 del 20/01/2004, Rv.
228176:

L’opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile

non solo quando non contiene l’indicazione degli ulteriori mezzi di prova
ritenuti necessari, ma anche quando tale indicazione, pur formalmente
presente, si risolva nella proposizione di temi d’indagine e di mezzi di
prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti, nonché nei casi
di ritenuta inutilità delle indagini richieste o, ancora, quando gli elementi
di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e
concretezza (fattispecie in cui il giudice aveva ritenuto irrilevanti le
indagini richieste, aventi ad oggetto l’assunzione di testi già sentiti dalla
polizia giudiziaria nell’imminenza dei fatti).
3. La superfluità della prova, peraltro, risulta evidente anche sotto un
diverso profilo, se si considera che il reato è comunque estinto per
prescrizione, essendo il fatto risalente pacificamente all’anno 2000, e che
la querela risulta essere stata tardivamente proposta (cfr. pag. 2, 40
capoverso del decreto impugnato).
4. Quanto all’infondatezza della notizia di reato, trattasi di valutazione
di merito, di cui il giudice ha dato adeguata motivazione, non
censurabile in questa sede, alla pagina 2, ultimo capoverso, del
decreto. Sussistevano, dunque, entrambi i presupposti di cui all’art.
410, co. 2, per procedere “de plano”.
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
2

Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 06/05/2010, Rv. 247355; Sez. 5,

lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q. m.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso il 17/04/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA