Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19561 del 15/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19561 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOPA LIVIO N. IL 07/05/1977
avverso la sentenza n. 10466/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/03/2013

15668/2012

1.11 tribunale di Roma ha ritenuto, per quanto qui rileva, Topa Livio responsabile
del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e i concesse attenuanti generiche
equivalenti, lo ha condannato ad un anno di reclusione con sospensione
condizionale della pena edal risarcimento del danno in favore della parte civile cui
veniva assegnata un d provvisionale di C 40.000; ha dichiarato estinte per
prescrizione le contravvenzioni alla normativa antinfortunistica.
Si è trattato di un infortunio avvenuto il 25 febbraio del 2002 quando l’operaio
Arrivo Gennaro mentre era intento ad eseguire opere di carpenteria all’altezza di
circa 7 m, in urf cantiere edile, metteva il piede su un murale di legno che cedeva
e, in assenza di opere provvisionali e di fune di sostegno, cadeva nel vuoto
riportando lesioni in seguito alle quali decedeva. Si accertava che l’Arrivo era
dipendente dell’impresa Giardino Costruzioni srl di Anatriello Pasquale, alla quale
il Topa, amministratore unico della Edilcantieri srl che aveva avuto in appalto la
realizzazione delle strutture in conglomerato cementizio armato di alcuni
fabbricati siti nell’area di via Casal Boccone, aveva subappaltato i lavori con un
appalto di sola mano d’opera.
La corte di appello ha confermato la sentenza concedendo all’imputato la non
menzione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione l’avv.to Giuseppe Toraldo, difensore
dell’imputato. Con il primo motivo deduce violazione di legge e difetto di
motivazione anche in riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 23.10.1960 n.1369.
Sostiene l’assenza di una posizione di garanzia da parte del Topa in quanto, in
virtù dell’appalto in favore della Giardino Costruzioni dell’Anatriello, il rischio di
impresa e il conseguente obbligo di sicurezza sarebbero stati trasferiti al predetto
Anatriello, indipendentemente dal carattere abusivo del predetto appalto di sola
mano d’opera; e difatti il predetto Anatriello era presente sul cantiere anche al
momento dell’incidente, a differenza del Topa, e impartiva tutte le direttive e
istruzioni necessarie all’espletamento dei lavori. Invoca d’altro lato la
responsabilità dell’ing. Carnevale, direttore tecnico della SEC srl, società
appaltatrice del lavoro, anch’egli risultato costantemente presente sul cantiere.
Con il secondo motivo si duole della eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto prospetta motivi manifestamente infondati e
non specifici.
Osserva il Collegio che le questioni che vengono dedotte circa la pretesa
insussistenza di una posizione di garanzia hanno trovato già ampia considerazione
da parte del giudice di appello che ha rilevato ( in primo luogo / l’esistenza di un

RITENUTO IN FATTO

quadro probatorio univocamente indicativo di una gestione e di un’esecuzione dei
lavori globalmente caratterizzate da gravissime violazioni alla normativa in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; in tale situazione l’esistenza di
una concorrente responsabilità dell’Anatriello (condannato in primo grado e non
appellante) ed eventualmente del Carnevale si rivela inidonea a determinare
alcun margine di dubbio in ordine alla sussistenza della responsabilità anche del
Topa, soggetto che nella sua qualità di capocantiere e responsabile della sicurezza
per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato relativo alla
realizzazione di 12 unità abitative, era formalmente investito del dovere di
provvedere all’allestimento di tutte le misure di sicurezza definite dal piano di
sicurezza, della relativa informazione ai lavoratori e, a seguito dell’abusivo
appalto di mano d’opera, dell’informativa alla società appaltatrice dei rischi
specifici connessi all’attività da svolgere, nonché dell’obbligo di controllare le
modalità di esecuzione dei lavori; lavori che invece, secondo quanto riferito
dall’ispettore del lavoro, si svolgevano in una situazione di gravissimo pericolo in
tutte e tre le costruzioni, tanto da avere dato luogo in precedenza a sospensione
dei lavori stessi; anche dopo l’appalto di mano d’opera, che la corte d’appello
evidenzia essere stato realizzato in violazione di un esplicito divieto contrattuale e
comunque in violazione di legge, il Topa Livio aveva continuato ad occuparsi
dell’esecuzione dell’opera, come riferito dai testi. In tale contesto, del tutto
correttamente la corte di appello ha ritenuto che il medesimo non era in alcun
modo sollevato dai doveri di garanzia che gli competevano ma avrebbe dovuto
sorvegliare che il lavoro si svolgesse in sicurezza. Ha rilevato altresì la corte
d’appello che l’eventuale concorrente responsabilità di altri soggetti quale
l’Anatriello e in ipotesi l’ingegner Carnevale e non faceva venire meno la
responsabilità del Topa, e ciò – rileva il Collegio – è espressione di un principio
costantemente ribadito da questa Corte circa la esistenza, in materia di sicurezza
del lavoro, di plurime e distinte posizioni di sicurezza, concorrenti tra di loro.
Ha inoltre messo in luce la corte di appello che la stessa natura del subappalto
della sola mano d’opera nei confronti della Giardino Costruzioni escludeva, sia di
fatto che logicamente, qualsiasi limite al dovere del Topa di assicurare il rispetto
della normativa antinfortunistica, non valendo ciò a sollevarlo dagli obblighi
che nella qualità di capo cantiere e responsabile della sicurezza della Edilcantieri
egli aveva in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto titolare e
responsabile delle opere di cui all’appalto con la SEC. Un principio pacifico che
corrisponde a quanto normativamente stabilito, potendosi al riguardo ricordare
che a norma dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n.1369 del 1960, di cui il
ricorrente invoca la applicazione nonostante la intervenuta abrogazione, “I
prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo,
sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che
effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”. Disposizione a cui
corrispondono quelle, di contenuto sostanzialmente conforme, della successiva
normativa, stabilendo in particolare l’art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008,
che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23

•”,

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò
deriva l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma
in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti,
stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000, in
euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 15.3.2013.

del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico dell’utilizzatore della mano d’opera.
Del tutto generica, e pertanto inammissibile, è poi la censura relativa alla
determinazione della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA