Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19560 del 17/04/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19560 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO BALDASSARRE N. IL 19/11/1954
avverso l’ordinanza n. 2891/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
stit\A Oudet-u-Lti:
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 17/04/2014
RITENUTO IN FATTO
1.
Di Maggio Baldassarre propone ricorso per cassazione contro
l’ordinanza emessa il 14 maggio 2013 dal tribunale di sorveglianza di
Firenze, riservandosi di presentare i motivi tramite il proprio difensore di
fiducia.
2.
Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, Dott.
dello stesso non sono mai pervenuti all’attenzione della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere esaminato per mancata indicazione dei
motivi, che non risultano essere mai pervenuti alla cancelleria di questa
Corte.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 500,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2014
Lettieri, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, atteso che i motivi