Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1956 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1956 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PROIETTI GIORDANO N. IL 27/10/1972
avverso la sentenza n. 7588/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Proietti Giordano ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado
per il reato di evasione dagli arresti domiciliari a lui ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza nel caso di specie
dell’elemento psicologico del reato. Denuncia altresì gli stessi vizi in riferimento al
diniego delle attenuanti generiche.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del
giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di
specie, la Corte di Appello ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed é
pervenuta alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logica.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero
fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur
adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la
mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente enunciati,
senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, in data 29-11-12.
Il onsigliere
isoie
Il

R.G. n. 26225-12

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