Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1956 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1956 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO SALVATORE N. IL 08/01/1984
avverso la sentenza n. 1413/2014 GIP TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
L’impugnazione presentata da DI MAGGIO Salvatore è inammissibile ai sensi
dell’art. 591, comma 1 lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p., atteso che il
ricorrente ha presentato al Direttore del carcere rinuncia al ricorso pervenuta in
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità, alla quale ha
dato causa il ricorrente (v. Corte Cost. sent. 186/2000), consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, fissata, in via equitativa, nella misura di 500,00
(cinquecento) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma
di 500,00 euro
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il re i4lente
An ni PR TIPINO
data 10.9.2015