Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1956 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1956 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNA FABIO N. IL 17/08/1974
avverso la sentenza n. 38/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Sanna Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di L’Aquila, in data 18-6-12, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt 132 e 133

Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza
impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato
la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla
cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Ad ogni
modo,quest’ultima esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità,
collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale ,richiamando la
motivazione della sentenza di primo grado, fatto riferimento ai precedenti penali,
di cui uno specifico, da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma
a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 21-11-13.

cp , in ordine alla dosimetria della pena, quantificata in misura eccessiva.

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