Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19559 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19559 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA FAZIA DOMENICO nato il 04/06/1953 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Della Fazia Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il
reato di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta assenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità
nonchè alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La doglianza è manifestamente infondata. La prospettata censura, formulata in modo
del tutto aspecifico, non tiene conto della satisfattiva e giuridicamente incensurabile

territoriale si è pronunciata seguito di ben due rinvii della Corte di Cassazione riguardo al
trattamento sanzionatorio in ragione del mutamento della cornice edittale. Sul punto, i giudici
di merito hanno adeguatamente richiamato la personalità del reo, gravato da plurimi
precedenti specifici, certamente rivelatori di una spiccata tendenza a delinquere. In relazione
all’adeguatezza della pena ed al negativo apprezzamento in ordine alla concessione delle
attenuanti generiche è assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo
fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati di gravità che rendono l’imputato
immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. Riguardo alla affermazione di
responsabilità è poi agevole osservare che si tratta di accertamento ormai coperto dal
giudicato.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
LDredanaÌ Miccichè
L-q&

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

motivazione offerta in sede di merito sotto il profilo della dosimetria della pena. La Corte

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