Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19558 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19558 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZUPPONE CHRISTIAN nato il 11/08/1977 a GENOVA

avverso la sentenza del 26/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato ZUPPONE Christian propone ricorso contro la sentenza ‘2.6/04/201’
in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui
all’art. 95 co. 1 d.P.R. 115/02 (per omessa comunicazione della variazione di reddito,
conseguendo il mantenimento indebito del beneficio).

genericità delle doglianze, non avendo la parte svolto alcuna critica al ragionamento
contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto
d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013),
Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv.
268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione], con cui la Corte territoriale ha rilevato che l’omissione aveva determinato il
superamento della soglia di legge, senza che fossero stati allegati elementi in grado di
giustificare l’omissione
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore

dott.ssa Gabriella Cappello

Il Presidente
dott. Rocco Marco Blaiotta

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA