Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19558 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19558 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRO MASSIMILIANO N. IL 21/10/1969
avverso l’ordinanza n. 1512/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 29/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

ok.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Di Pietro Massimiliano è stato dichiarato non punibile per infermità

di mente in ordine al reato di omicidio in danno di Canestrale Nino, da lui
commesso il 7 giugno 2007.
2.

Con sentenza del 9 maggio 2012, la Corte di cassazione ha

annullato la sentenza della Corte d’assise d’appello de L’Aquila del 24

applicata nei confronti del prevenuto. L’annullamento veniva disposto per
non essersi la sentenza impugnata confrontata con la perizia psichiatrica
espletata nel settembre 2010, che aveva concluso per l’assenza di
pericolosità sociale.
3.

Il tribunale di sorveglianza de L’Aquila, quale giudice di rinvio,

premesso che ai fini del giudizio di attualità della pericolosità sociale
fosse necessario acquisire documentazione sanitaria presso il centro di
salute mentale di Pescara e la Casa di Cura Villa Pini, all’esito di tale
documentazione riteneva tuttora sussistente la pericolosità sociale del Di
Pietro e confermava pertanto la misura di sicurezza.
4.

Il ricorrente lamenta oggi, davanti a questa Corte, la

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essersi
discostato il tribunale di sorveglianza dalle conclusioni assunte dal perito
dottor Tiberti.
5.

Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, Dott.

Aniello, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso perché lo stesso
lamenta in concreto il travisamento delle conclusioni peritali senza
supportare tali prospettazioni con la specifica indicazione delle fonti il cui
contenuto informativo sarebbe stato travisato, con ciò non ottemperando
al principio di autosufficienza del ricorso. Osserva, inoltre, che le
conclusioni del tribunale di sorveglianza, prive di manifesta illogicità o
contraddittorietà, sono conformi a quanto affermato dalla relazione dello
psichiatra della Casa di Cura Villa Pini e dalla relazione del Centro di
salute mentale di Pescara Nord.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

luglio 2011, limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata

i

1. Il ricorso è inammissibile. Oltre ai profili di mancanza di
autosufficienza evidenziati dal procuratore generale, quanto all’implicita
censura di travisamento delle prove, si deve altresì rilevare come la
motivazione assunta dal tribunale di sorveglianza sia tutt’altro che
illogica ed apodittica, essendo anzi ben argomentata con riferimento agli
elementi acquisiti agli atti.
2. Il ricorso del Di Pietro si sostanzia, invero, in una contestazione
delle valutazioni di merito operate dal tribunale, sollecitando una diversa
valutazione delle stesse al fine di giungere a conclusioni più favorevoli a
sé medesimo; tutto ciò a fronte di un provvedimento correttamente
motivato e privo di vizi logici manifesti.
3. Sono, pertanto, condivisibili le conclusioni del Procuratore generale
per la inammissibilità di un ricorso che si manifesta tutto argomentato in
fatto.
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché

t

(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2014

,

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