Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19557 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19557 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO nato il 16/07/1970 a SIRACUSA
avverso l’ordinanza del 12/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Data Udienza: 21/03/2018
N.
RG.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.ATTANASIO Alessio, attualmente recluso in esecuzione pena presso la Casa di
Reclusione di Roma, ricorre personalmente avverso la ordinanza N.591 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che, in data 12 Maggio 2017, ha disatteso
l’opposizione al diniego di accesso al patrocinio a spese dello stato laddove, in
presenza di condanna a delitto di associazione di stampo mafioso ricorreva la
115/2002, che l’Attanasio non aveva superato attraverso la allegazione di contraria evidenza.
2. Il ricorrente deduce errore nella pronuncia per motivazione apparente, eavendo operato un mero richiamo a diverse pronunce di rigetto di analoghe richieste.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto del tutto generici e privi di qualsivoglia indicazione dei punti
del provvedimento impugnato e peraltro gli stessi non si confrontano con le ragioni addotte dal giudice distrettuale le quali risultano logiche e coerenti con la
giurisprudenza in materia di riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese
dello stato in presenza di reati che impongono la presunzione di cui all’art.76 co.
IV bis TU 116/2002 le quali, contrariamente a quanto indicato in ricorso evidenziano numerosi dati, tratti da distinte pronunce di condanna per il delitto associativo, da cui inferire che l’ATTANASIO goda ancora, direttamente o indirettamente, di provvidenze provenienti dal contesto criminoso associativo di provenienza.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018
presunzione di superamento di reddito di cui all’art.76 comma IV bis Dpr