Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19555 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19555 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POSTOLACHE CORNA ANTOANETA N. IL 25/01/1991
avverso l’ordinanza n. 82/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
13/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ko,…„1._
L

Data Udienza: 25/03/2014

IN FATTO E DIRITTO
POSTOLACHE Corina Antonaeta ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data
13 agosto 2013 del Tribunale del riesame di Trento che aveva respinto l’istanza di riesame da lei
proposta avverso l’ordinanza emessa il 2 luglio 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del
locale Tribunale applicativa della custodia in carcere in relazione al delitto di associazione per
delinquere volta alla realizzazione di un numero indefinito di furti aggravati, consumati e tentati
in strutture commerciali.
Deduce la ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in primo luogo sulla doglianza
concernente la genericità dell’ordinanza applicativa della misura che non avrebbe esplicitato gli
elementi di fatto da cui poteva derivare la gravità indiziaria concernente la POSTOLACHE avendo solo fatto dei riferimenti ad atti di indagine insufficienti a mettere la difesa in condizione
di controllare gli estremi di validità dell’atto e proporre documentata impugnazione.
L’ordinanza del Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente risposto a tutte le doglianze
del riesame che vengono diffusamente riproposte.
Con ulteriore motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul ricorrere del delitto
associativo e sulla propria personale partecipazione alla vita ed all’attività della consorteria ipotizzata dall’accusa.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame affronta adeguatamente la questione concernente la pretesa nullità per
mancanza di motivazione dell’ordinanza genetica, rilevandone la compiutezza, seppure nella sinteticità, ed indicando come la tecnica espositiva del giudice fosse tale da mettere il destinatario
dell’atto in condizioni di proporre una valida impugnazione; rileva poi che a fronte di richiesta di
riesame l’effetto integralmente devolutivo mette il Tribunale nelle condizioni di poter autonomamente integrare la motivazione dell’ordinanza genetica (Rv. 236036), tanto più nel caso come
il presente in cui, a differenza di altri (vedi Rv. 235622), la motivazione dell’ordinanza applicativa appariva esistente e sufficiente, e questo in sintonia con la giurisprudenza costante in tema,
anche con le decisioni più rigorose (Rv. 237903, Rv. 249148; Rv. 254161)
Quanto al secondo motivo, sulla gravità indiziaria per il delitto associativo e sulla sua partecipazione alla complessiva organizzazione, il Tribunale ha ampiamente rilevato l’esistenza di un
gruppo associato ed organizzato, evidenziandone i particolari organizzativi sia per le attrezzature, sia per le comunicazioni sia per la restante logistica, ed in particolare modi di accesso e di fuga dal luogo dei colpi, sulle diverse modalità di supporto agli autori dei furti, sul legame fra i
partecipi per buona parte legati da rapporti familiari o sentimentali, come nel caso della POSTOLACHE, fidanzata di ALI Roberet.
Ha quindi affrontato la questione del ruolo della ricorrente, confrontandosi con le doglianze difensive che vedevano la donna solo come favoreggiatrice del fidanzato, rilevando che il collegamento immediato con l’ALI non consisteva di estemporanei interventi, ma di un ruolo ben
preciso, evidenziando come in un’occasione non solo risultava fosse intervenuta per il recupero
dell’autore del furto, ma avesse partecipato alla fase precedente alla esecuzione del delitto, avendo lasciato il fidanzato nel luogo dove poi le veniva chiesto di recuperarlo, laddove poi risultava
che l’attività di recupero si era manifestata in tutte le occasioni in cui si era trovata coinvolta; il
Tribunale del riesame evidenzia significativamente come fosse chiaro che la donna non solo interveniva a cose fatte, ma era pienamente consapevole, per averlo istigato in tal senso, che il fidanzato partecipasse alle attività illecite con i sodali. Quindi appare sufficientemente evidenziata
h livello di gravità indiziaria una piena e fattiva collaborazione, con un ben definito ruolo di supporto della donna nell’attività organizzata, irrilevante essendo che si fosse manifestata nei confronti del fidanzato, laddove costui era a sua volta pienamente inserito nel gruppo associato e
contribuiva a realizzare, anche con l’assicurazione del provento dei furti, gli scopi della consorteria.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ra-

gione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. iter, disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2014.

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