Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19555 del 10/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19555 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tropiano Francesco, nato a Platì il 19/02/1957

avverso la sentenza del 20/11/2013 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Goffredo Alviano Glaviano, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Milano del 09/11/2009, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Francesco Tropiano per il reato continuato di cui agli artt. 610, 582 e 594 cod.
1

Data Udienza: 10/02/2015

pen., commesso in Corsico il 22/04/2008 in danno della convivente Giuseppina
Maldera insultandola, colpendola con pugni e calci e costringendola ad uscire in
strada dapprima con la sola biancheria intima e poi nuda. La sentenza di primo
grado veniva riformata con l’assorbimento del contestato reato di minaccia in
quello di violenza privata, l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi e la
conseguente rideterminazione della pena in anni due e mesi tre di reclusione.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e
travisamento della prova sul diniego della continuazione fra i fatti di cui al

preliminare presso il Tribunale di Milano del 18/07/2008, con la quale il Tropiano
era ritenuto responsabile dei reati di rapina e lesioni commessi in danno del
vicino Daniele Zurolo, accusandolo di avere una relazione con la Maldera,
percuotendolo e sottraendogli il telefono cellulare, allorché lo Zurolo
sopraggiungeva mentre il Tropiano costringeva per la prima volta la Maldera ad
uscire dall’abitazione; la Corte territoriale avrebbe escluso che le condotte
commesse in danno della Maldera fossero determinate dalla stessa motivazione
di gelosia presente nell’aggressione allo Zurolo, in contrasto con le dichiarazioni
della stessa Maldera; il vincolo della continuazione sarebbe poi stato negato,
nonostante il movente unitario della gelosia, la contestualità temporale e
spaziale dei fatti e l’analogia nelle modalità delle condotte e nella lesione del
bene dell’integrità fisica, per la irrilevante occasionalità della presenza sul luogo
dello Zurolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’occasionalità di una
condotta è fra gli elementi incompatibili con il riconoscimento della continuazione
con altri fatti criminosi (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256308;
Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643).
Orbene, proprio l’occasionalità dell’aggressione in danno dello Zurolo,
rispetto alla quale era richiesta dalla difesa dell’imputato la verifica della
continuazione con i fatti giudicati nel presente procedimento, costituiva il nucleo
essenziale della motivazione reiettiva della sentenza impugnata. La Corte
territoriale osservava infatti che tale aggressione si verificava solo allorché lo
Zurolo compariva accidentalmente sulla scena della vicenda, nel momento in cui
l’imputato aveva già iniziato a percuotere e ad umiliare la Maldera,
costringendola una prima volta ad uscire in strada seminuda. Allorché
2

presente procedimento e quelli oggetto della sentenza del Giudice dell’udienza

quest’ultima condotta veniva intrapresa, i reati poi commessi in danno dello
Zurolo non erano pertanto neppure immaginabili, e non potevano di
conseguenza essere inclusi in un disegno unitario comprendente anche i fatti che
vedevano quale parte offesa la Maldera.
Tanto integrava un’argomentazione coerente e conforme ai principi sopra
enunciati, assorbente rispetto alla questione della comune riferibilità delle
condotte realizzate nei confronti della Maldera e dello Zurolo al movente della
gelosia; tema sul quale il ricorrente propone peraltro rilevi di merito nella

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/02/2015

valutazione delle dichiarazioni della Maldera.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA