Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19554 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19554 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RISPOLI CIRO N. IL 01/05/1976
avverso l’ordinanza n. 6830/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
leftelsentite le conclusioni del PG Dott. yOk e…
elt•m422

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 25/03/2014

IN FATTO E DIRITTO
RISPOLI Ciro ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 17 ottobre 2013
del Tribunale del riesame di Napoli che aveva respinto gli appelli da lui proposti avverso le ordinanze emesse il 10 agosto 2013, dalla sez. feriale della Corte di Appello di Napoli, ed il 26 settembre 2013 dalla V sezione della medesima Corte di Appello, sulle sue istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nel procedimento a carico suo, e di altri, per associazione per delinquere, truffa e falsi, nell’ambito del quale erano già intervenute sentenze di merito e, da ultimo, quella della Corte di Appello di Napoli, in data 30 aprile 2013, che
aveva escluso l’aggravante ex art. 7 del D.L. 152/91, conv. in L. 203/91, e rideterminato la pena.
Ha escluso il Tribunale di dover affrontare il tema della gravità indiziaria per i delitti giudicati
dalle sentenze di merito, dovendo limitare la propria cognizione al ricorrere, o meno, delle esigenze cautelari e della sufficienza di quelle che erano in atto.
Ha peraltro rilevato che gli argomenti addotti dalle difese erano già stati respinti con provvedimento del Tribunale del riesame depositato in data 12 giugno 2013, di rigetto dell’appello avverso ordinanza della Corte di merito del 9 maggio 2013, divenuta definitiva per dichiarazione di
inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza del 29 agosto 2013 della Sezione Feriale
di questa Corte.
Con il ricorso il RISPOLI lamenta l’omissione di motivazione sul ricorrere della gravità indiziaria, non potendo l’emissione delle sentenze di merito affermative di responsabilità esimere il
Tribunale del riesame dall’autonoma valutazione del ricorrere delle condizioni per la permanenza della misura detentiva.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Del tutto corretta la decisione del Tribunale distrettuale in tema di gravità indiziaria: invero secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. F, n. 41667 del 14/8/2013, Rv. 257355) il giudice
dell’appello cautelare chiamato a decidere dopo una sentenza di condanna relativa ai fatti per i
quali era stata emessa la misura coercitiva, può valutare, in funzione di verificare la permanenza
dei gravi indizi di colpevolezza, solo gli eventuali elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio; nel caso di specie l’intervenuta esclusione dell’aggravante ex art. 7
del D.L. 152/91, conv. in L. 203/91, è già stata valutata come ininfluente sulla posizione del RISPOLI proprio con la sentenza n. 35850/13 emessa in data 29 agosto 2013 dalla Sezione Feriale
della Corte su ricorso, fra l’altro, del RISPOLI avverso il precedente provvedimento 7-12 giugno
2013 del Tribunale distrettuale in sede di appello cautelare, già rammentato sopra.
La Corte nella specie ha rilevato come la censura mossa relativamente a carenze motivazionali
dell’ordinanza del Tribunale fosse del tutto infondata poiché i giudici della cautela avevano sottolineato che scarso valore, in termini di affievolimento delle esigenze cautelari, poteva essere
‘attribuito all’intervenuta esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, poiché
la pena inflitta all’esito di tale operazione di contenimento della gravità del fatto, continuava ad
essere significativa e dimostrativa della gravità della condotta tenuta dai due imputati, condotta
tra l’altro estesa in un lungo arco temporale,concludendosi che la valutazione in termini di perdurante pericolosità era stata ancorata a dati di fatto correttamente recepiti dalle sentenze di merito ed aveva portato senza forzature logiche, a conclusioni in linea con il parametro normativo
di riferimento.
La situazione quale rappresentata dal ricorso, che peraltro non si confronta con il contenuto della
ordinanza impugnata, nella quale si dava risposta ad altra doglianza dell’appellante ed ad argomenti da quello sviluppati in altra direzione, è quindi già stata affrontata in sede di merito cautelare con decisione definitiva, così che in questa sede non residua spazio alcuno di ammissibilità
della riproposizione della questione sollevata con l’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,004.
P.Q.M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. Iter, disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2014.

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