Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19553 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19553 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:
Naso Pietro, nato a Drapia, il 2/1/1953;

avverso l’ordinanza del 1/8/2013 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’indagato gli avv. Diego Brancia e Domenico Antonio Silipo, che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 25/03/2014

1.Con ordinanza del 1°agosto 2013 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del
riesame e in parziale riforma del provvedimento genetico, sostituiva la misura
cautelare degli arresti domiciliari, applicata a Naso Pietro per il reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale aggravata commesso nella gestione della Costruzioni Santa
Venere s.r.I., con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza dell’indagato.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Naso a mezzo dei propri difensori articolando tre

2.1 Con i primi due motivi si deducono l’inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 405 e 407
comma 3 c.p.p., delle informative di p.g. in forza delle quali il pubblico ministero
aveva proceduto all’iscrizione del nominativo dell’indagato e di altri soggetti nel
registro degli indagati, nonché correlati vizi motivazionali. L’eccepita inutilizzabilità
conseguirebbe al fatto che tali informative, rese in esecuzione di delega d’indagine
emessa nell’ambito del procedimento penale iscritto per il reato di cui all’art. 11 d. Igs.
n. 74/2000 nei confronti di Mirabello Fortunato (amministratore di diritto della fallita),
sarebbero state depositate successivamente alla tardiva presentazione da parte del
pubblico ministero della richiesta di proroga delle indagini preliminari. Non di meno su
tale rilievo, specificamente sollevato con l’impugnazione di merito, il Tribunale del
riesame avrebbe omesso di motivare.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione del
provvedimento impugnato in merito alla sussistenza del pericolo di recidivanza,
ritenuta dal Tribunale sulla base di un giudizio marcatamente negativo della
personalità dell’indagato, invece negato all’atto della valutazione dell’inadeguatezza
della misura originariamente applicata e della sua sostituzione con altra meno
afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi del ricorso sono inammissibili in quanto generici e manifestamente
infondati.
1.1 Innanzi tutto deve rilevarsi la latente genericità dell’eccezione sollevata dal
ricorrente, che non ha individuato con la successiva precisione quale, tra quelli
menzionati nel ricorso, sarebbe l’atto, asseritamente inutilizzabile, che avrebbe
determinato l’apertura del procedimento penale nei confronti del Naso per il reato
configurato nell’incidente cautelare per cui è ricorso. Non compete infatti alla Corte di
cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di
inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in
quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della
parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. Un., n. 39061 del 16 luglio
2009, De brio, Rv. 244328).

motivi.

1.2 Non di meno, posto che la sanzione della inutilizzabilità prevista per gli atti
compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall’art. 405
c.p.p., non riguarda gli atti compiuti prima, ma depositati successivamente alla sua
scadenza (Sez. 2, n. 40409 dell’8 ottobre 2008, Scatena, Rv. 241870), il primo motivo
di ricorso difetta ulteriormente di specificità in ordine all’indicazione di quali tra gli atti
d’indagine indicati sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine previsto dal
citato art. 405. Infatti ciò che rileva ai fini dell’utilizzabilità degli stessi è la data in cui

1.3 In secondo luogo deve osservarsi che alcun interesse vanta il ricorrente (né egli lo
ha indicato) a contestare – come invece ha fatto – anche la validità delle iscrizioni dei
coindagati Mirabello Fortunato, Rosario e Catrina, Bagnato Elisabetta, Filia Iole e Lo
Schiavo Grazia a seguito del deposito delle menzionate informative di p.g.
1.4 Sotto altro e risolutivo profilo deve infine rilevarsi che, impregiudicata qualsiasi
valutazione sull’utilizzabilità delle informative menzionate nel ricorso nel procedimento
a carico del Mirabello per il reato tributario originariamente a lui contestato, l’eccepita
inutilizzabilità ha natura relativa e valenza esclusivamente endoprocedimentale, talchè
nulla impediva al pubblico ministero di trarre dagli atti eventualmente inutilizzabili in
quell’ambito l’autonoma notizia di un diverso reato nei confronti di altro soggetto.
Come questa Corte ha infatti già avuto modo di ricordare la sanzione di inutilizzabilità
prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini
preliminari non opera, infatti, quando l’atto sia stato assunto nell’ambito di indagini
diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati, in quanto la sanzione è
geneticamente connessa alle indagini nell’ambito delle quali è stato compiuto l’atto
medesimo (Sez. 1, n. 24564 del 4 maggio 2004, Strisciuglio, Rv. 228513).

2. Manifestamente infondato e dunque inammissibile è infine anche il terzo motivo di
ricorso. La motivazione del provvedimento impugnato non è infatti contraddittoria,
come pretenderebbe il ricorrente, atteso che, non solo la prognosi di pericolosità e il
giudizio di adeguatezza della misura cautelare hanno oggetti diversi, ma nemmeno il
Tribunale ha espresso valutazioni effettivamente incompatibili, limitandosi a rilevare
nel secondo caso come l’assenza di precedenti penali in capo al Naso consentiva
l’applicazione anche di una misura non custodiale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

gli stessi sono stati compiuti e non quella del deposito dell’informativa che li riassume.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/3/2014

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