Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19553 del 10/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19553 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Botturi Ermes, nato a Riva del Garda il 11/02/1990

avverso la sentenza del 15/11/2013 della Corte d’Appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Rovereto del 26/01/2012, con la quale Ermes Botturi era ritenuto responsabile
del reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Riva del Garda il 06/09/2009
in concorso con Leonard Kerri e Charles Washington Felipe Barros Vieira e in
danno di Raffaele Piazza.

1

Data Udienza: 10/02/2015

L’imputato ricorrente deduce vizio di motivazione sull’affermazione di
responsabilità; non vi sarebbe in particolare motivazione sulle contraddizioni
delle dichiarazioni del Piazza e delle testimoni Mereghello e Apostoli in ordine
all’aver il Botturi tentato inizialmente di fermare l’aggressione perpetrata dal
coimputato Barros.

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente sono generiche nel momento in cui la Corte
territoriale valutava quanto affermato dal Piazza in ordine all’individuazione nel
Barros di colui che dava inizio all’aggressione, ma rilevava come lo stesso Piazza
e le testimoni riferissero che la persona offesa veniva percossa dal Botturi
allorché era riverso al suolo, con riguardo ad una situazione di fatto diversa e
successiva rispetto a quella verificatasi nella prima parte della lite.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/02/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

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