Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19552 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19552 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZARA MIHAI N. IL 14/03/1988
avverso l’ordinanza n. 80/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
13/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
4etteisentite le conclusioni del PG Dott.
;

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Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 25/03/2014

IN FATTO E DIRITTO
ZARA Mihai ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 13 agosto 2013 del
Tribunale del riesame di Trento che aveva respinto l’istanza di riesame da lui proposta avverso
l’ordinanza emessa il 2 luglio 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale,
applicativa della custodia in carcere in relazione al delitto di associazione per delinquere volta
alla realizzazione di un numero indefinito di furti aggravati.
Deduce il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione, sia sul ricorrere del contestato
delitto associativo, sia sulla sua partecipazione al medesimo, sia infine sulle esigenze cautelari,
questioni tutte che il Tribunale del riesame avrebbe trattato in modo generico e contraddittorio.
È peraltro giunto alla Corte atto di rinuncia al ricorso da parte dello ZARA, atto che comporta la
sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione.
All’inammissibilità per tale causa del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura
the, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2014.

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