Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19552 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19552 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BELLINI UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO GIUDICE SEBASTIANO nato il 24/01/1977 a CATANIA
avverso l’ordinanza del 27/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Data Udienza: 21/03/2018
N.
RG.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L0 GIUDICE Sebastiano, recluso in esecuzione pena presso la Casa di Reclusione di Spoleto, ricorre personalmente avverso la ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Perugia che aveva disatteso l’opposizione al diniego di accesso
al patrocinio a spese dello stato laddove, in presenza di condanna a delitto di associazione di stampo mafioso ricorreva la presunzione di possidenza di cui
traverso la allegazione di contraria evidenza.
2. Il ricorrente deduce errore nella pronuncia laddove, in base alle medesime allegazioni, consistenti sostanzialmente nella produzione degli estratti degli emolumenti percepiti per attività lavorativa intramuraria.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente
infondati, in quanto del tutto generici e privi di qualsivoglia indicazione dei punti
del provvedimento impugnato e peraltro gli stessi non si confrontano con le ragioni addotte dal giudice distrettuale le quali risultano logiche e coerenti con la
giurisprudenza in materia di riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese
dello stato in presenza di reati che impongono la presunzione di cui all’art.76 co.
IV bis TU 116/2002, né può in questa sede rilevare il dato, peraltro asserito dal
ricorrente, che altre autorità giudiziarie abbiano riconosciuto il beneficio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 21 Marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
all’art.76 comma IV bis Dpr 115/2002, che il Lo Giudice non aveva superato at-